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10 Nov 2025
News Terrin

Fiscalità delle holding industriali: le criticità emergenti dal Ddl. di bilancio 2026

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Il disegno di legge di bilancio per il 2026, attualmente in discussione presso il Senato, propone rilevanti modifiche al regime impositivo applicabile alle holding industriali, con potenziali effetti di incremento della pressione fiscale. Le disposizioni in esame incidono principalmente su tre ambiti: la tassazione dei dividendi, il trattamento IRAP e la disciplina delle azioni proprie.

Dividendi: verso un incremento dell’imposizione

L’art. 18 del Ddl. di bilancio rappresenta la novità di maggiore impatto. La disposizione prevede, a partire dai dividendi deliberati dal 1° gennaio 2026, la piena imponibilità degli utili distribuiti da partecipazioni inferiori al 10%, in luogo dell’attuale esclusione del 95%. Una simile modifica determinerebbe un significativo incremento del carico tributario per le holding industriali con partecipazioni minoritarie. Considerata la delicatezza della questione, che incide in modo peculiare sulla posizione delle holding industriali, non si esclude la possibilità che vengano introdotti correttivi alla disposizione in esame. Ad oggi, non risultano tuttavia formalizzate proposte emendative idonee a mitigare tale impatto.

IRAP: effetti indiretti e incertezze interpretative

Le holding industriali, diversamente da quelle finanziarie, determinano la base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 6, comma 9, D.lgs. n. 446/1997, che esclude i dividendi, nazionali ed esteri, dal valore della produzione netta. Ne consegue che le modifiche proposte dall’art. 17 del Ddl. di bilancio 2026, dirette a introdurre nell’art. 6 del D.lgs. n. 446/1997 il nuovo comma 6-bis — volto a recepire la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, 25 luglio 2025, cause riunite C-92/24, C-93/24 e C-94/24 “Mediolanum”, che impone l’esclusione dal margine di intermediazione del 95% dei dividendi intracomunitari conformi alla direttiva madre-figlia — non producono effetti diretti sulle holding industriali. Infatti, tali soggetti non determinano la base imponibile in base al margine di intermediazione, ma secondo il criterio generale di tipo industriale previsto dal citato comma 9, che già esclude integralmente i dividendi dal valore della produzione netta.

Diverso è, invece, il discorso relativo all’art. 21 del Ddl., che prevede un aumento temporaneo delle aliquote IRAP per il triennio 2026-2028:

  • dal 4,65% al 6,65% per banche e altri enti finanziari;
  • dal 5,90% al 7,90% per le imprese di assicurazione.

La disposizione, rubricata “Incremento dell’aliquota IRAP per gli enti creditizi e per le imprese di assicurazione”, presenta un effetto collaterale sulle holding industriali, le quali – pur non rientrando pienamente nel perimetro delle società finanziarie – risultano ricomprese nella stessa norma di riferimento per le aliquote (art. 16, comma 1-bis, lett. b), D.lgs. n. 446/1997).
Non è chiaro se tale inclusione sia intenzionale o frutto di un fraintendimento sistematico, già verificatosi in passato (ad esempio con l’addizionale IRPEF del 10% per i dirigenti ex art. 33 D.L. n. 78/2010, poi corretta dal D.L. n. 84/2025).

Operazioni su azioni proprie: imponibilità dei maggiori valori

Ulteriore novità è contenuta nell’art. 32, comma 1, lett. a) del Ddl., che prevede la tassazione integrale dei maggiori valori derivanti dalla cessione di azioni proprie rispetto al loro costo di acquisto, anche quando tali plusvalenze non transitano nel conto economico ma sono iscritte in riserva di patrimonio netto. La Relazione illustrativa al disegno di legge assimila, sotto il profilo fiscale, tali operazioni a un’attività di trading su partecipazioni, giustificandone così la tassazione integrale. Sebbene la norma sia formalmente limitata al solo 2026, la relazione la qualifica come “sperimentale”, al fine di verificarne gli effetti sul gettito: un elemento che potrebbe preludere a un’applicazione strutturale.

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