In occasione della Videoconferenza Telefisco 2026, tenutasi giovedì 5 febbraio 2026, è stato delineato un quadro di prima applicazione e progressivo assestamento della nuova fiscalità degli Enti del Terzo settore (ETS), correlata all’entrata a regime delle disposizioni del Titolo X del Codice del Terzo settore e della disciplina dell’impresa sociale, anche in considerazione delle misure di coordinamento introdotte dal D.lgs. 186/2025.
Qualificazione fiscale ETS e “test” dell’art. 79 CTS
Tra i passaggi centrali richiamati nella Videoconferenza vi è l’art. 79 del CTS che incide sia sulla qualificazione delle attività di interesse generale sia, a valle, sulla qualificazione complessiva dell’ente (commerciale/non commerciale). Le attività di interesse generale possono qualificarsi come non commerciali se svolte a titolo gratuito o a fronte di corrispettivi non superiori ai costi effettivi, con un margine di tolleranza (ovvero avanzi non superiori al 6%) per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi. Viene ricostruito un perimetro ampio dei costi riferibili al “costo pieno”, includendo costi indiretti e generali, oneri finanziari e tributari, mentre i costi figurativi (es. valorizzazione dell’attività dei volontari) sono esclusi ai fini del test. D’altra parte, ai sensi dell’art. 79, co. 5, CTS, l’ente assume la qualifica di ente commerciale se i ricavi da attività commerciali superano le entrate non commerciali; tra queste ultime rientrano, tra l’altro, contributi non sinallagmatici, sovvenzioni non corrispettive, liberalità e quote associative.
Esenzione IVA per le ex ONLUS nel periodo transitorio verso il RUNTS
Dal 1° gennaio 2026 l’Anagrafe ONLUS risulta soppressa; tuttavia, gli enti ancora iscritti al 31 dicembre 2025 possono acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), nel rispetto delle condizioni del D.lgs. 117/2017, presentando domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026 (termine valido anche per ONLUS con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare). Qualora l’istanza sia presentata entro il 31 marzo 2026 e venga accolta, l’ente acquisisce la qualifica di ETS con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta.
Nel periodo transitorio si è posto il problema se le ex ONLUS, non ancora formalmente ETS nelle more della presentazione dell’istanza, potessero continuare ad applicare il regime di esenzione IVA previsto dall’art. 10, comma 1, nn. 15), 19), 20) e 27-ter), DPR 633/1972, relativo, in via generale, a prestazioni quali: trasporto di malati o feriti, ricovero e cura, servizi educativi/didattici/formativi, prestazioni socio-sanitarie (assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili) a favore di soggetti svantaggiati.
In risposta resa in occasione della Videoconferenza, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, valorizzando l’effetto retroattivo dell’accoglimento dell’istanza – con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta – e il termine del 31 marzo 2026 per la presentazione, l’esenzione IVA può ritenersi applicabile anche dal 1° gennaio 2026 per le prestazioni di cui all’art. 10, comma 1, nn. 15), 19), 20) e 27-ter), pur in attesa della presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS. In caso di accoglimento della domanda, la qualifica ETS si intende acquisita senza soluzione di continuità dall’inizio del periodo d’imposta, con conseguente conferma del regime di esenzione nella fase transitoria. L’Agenzia precisa, inoltre, che in caso di diniego dell’istanza, la ex ONLUS dovrà rettificare le fatture già emesse, applicando, se del caso, l’IVA al 22% sulle prestazioni rese.
Imprese sociali non societarie e impossibilità di optare per l’aliquota IVA del 5%
Nel medesimo contesto di chiarimenti, in tema di Terzo settore, è stato affrontato anche il regime IVA delle imprese sociali costituite in forma non societaria (spesso fondazioni). Per tali enti, ricorrendone i presupposti oggettivi, continua a trovare applicazione l’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, nn. 15), 19), 20) e 27-ter), DPR 633/1972, in quanto rientranti nel perimetro soggettivo richiamato dalla disciplina vigente. Diversamente, le imprese sociali costituite nelle forme di cui al Libro V, Titolo V c.c. sono escluse dall’esenzione ma possono beneficiare dell’aliquota IVA del 5% per talune prestazioni (Tabella A, parte II-bis, DPR 633/1972, come modificata dall’art. 4 del D.lgs. 186/2025). Su questo punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le imprese sociali non societarie, incluse le fondazioni, non possono optare per l’aliquota del 5% in sostituzione dell’esenzione: il regime agevolato è infatti configurato come misura riservata alle imprese sociali costituite in forma societaria, mentre per le forme non societarie permane l’inquadramento nell’esenzione, ove ne ricorrano i requisiti.
Proroga del regime di esclusione per gli enti associativi fino al 2036
Sempre in tema di ETS, nell’appuntamento fiscale di giovedì 5 febbraio 2026, è stata segnalata la proroga decennale del regime di esclusione IVA delle operazioni istituzionali rese dietro corrispettivi specifici o quote supplementari verso soci/associati/partecipanti, con rinvio al 1° gennaio 2036 dell’efficacia delle disposizioni introdotte dal DL 146/202. La proroga decennale non chiude la procedura di infrazione avviata nei confronti dell’Italia ma è pensata per offrire al legislatore il tempo necessario per definire, insieme alla Commissione europea, soluzioni più stabili e proporzionate alla specificità del modello associativo italiano.

