Il DL n. 95 del 30 giugno 2025, convertito in L. 118/2025, introduce interventi di rilievo sul sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, incidendo sul D.lgs. 109/2007 e sul D.lgs. 231/2007.
Il primo set di disposizioni rafforza il ruolo del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) con specifico riferimento agli enti del Terzo settore (ETS). Il CSF, istituito presso il MEF, opera nell’ambito della strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e alle attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. In tale contesto, la nuova normativa eleva il livello di attenzione dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio (banche, intermediari, professionisti) rispetto al rischio di abuso degli enti non profit.
Il CSF quale punto di contatto centrale per il comparto non profit
Con la modifica dell’art. 3, co. 11 del D.lgs. 109/2007, il CSF diventa punto di contatto centrale per rispondere alle richieste di altri Stati e di organismi internazionali sulle questioni inerenti al rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo degli enti che raccolgono ed erogano fondi per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi, sociali o fraterni, o comunque di pubblica utilità, nonché per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione sul rischio cui tali enti possono essere esposti.
Gli ETS sono potenzialmente esposti a fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo per caratteristiche operative ricorrenti, quali raccolta di fondi tramite donazioni, strutture organizzative snelle e dimensione internazionale di numerosi progetti, condizioni che – se non presidiate – possono agevolare interposizioni opache o il transito di risorse di provenienza illecita. Le principali criticità riguardano infatti l’origine dei fondi, l’utilizzo di conti correnti promiscui con eventuali attività commerciali e i trasferimenti verso Paesi con conflitti o instabilità politica.
Coerentemente, gli indicatori di anomalia UIF richiamano operazioni riconducibili ad associazioni, fondazioni e organizzazioni non lucrative, anche in ragione di collegamenti geografici con aree ad alto rischio.
Adeguamenti richiesti agli ETS
Gli enti coinvolti devono dotarsi di presìdi adeguati mediante aggiornamento delle procedure interne, anche con il supporto dei consulenti, tenendo conto delle attività di sensibilizzazione del CSF e prevedendo percorsi di formazione del personale.
I destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono considerare le novità, pertanto, in sede di valutazione del rischio dell’ente e di adeguata verifica occorre, oltre all’identificazione di rappresentanti legali e beneficiari effettivi, analizzare la governance, valutare la coerenza tra fonti di finanziamento e finalità statutarie e assicurare un monitoraggio continuo delle operazioni con particolare attenzione ai flussi transfrontalieri e al contante.
Cooperazione internazionale e misure di congelamento
Il meccanismo di cooperazione con Stati esteri risulta rafforzato nei casi di richiesta di congelamento di beni indirizzata dalle Autorità italiane ad altro Stato ai sensi della Risoluzione ONU n. 1373/2001; in tali circostanze il CSF fornisce allo Stato richiesto tutte le informazioni utili a supporto della designazione.

