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19 Giu 2026
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ETS, aggiornamento al RUNTS dei dati su associati, volontari e dipendenti entro il 30 giugno

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Gli enti del Terzo settore sono chiamati a verificare, con cadenza annuale, la correttezza dei dati risultanti dal Registro unico nazionale del Terzo settore in relazione alla propria base associativa e alla componente operativa dell’ente. L’adempimento riguarda, in particolare, il numero degli associati, dei volontari e dei lavoratori dipendenti o parasubordinati, da comunicare al RUNTS entro il 30 giugno, qualora tali dati risultino variati rispetto alla situazione già presente nel Registro al 31 dicembre dell’anno precedente.

Il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 13 gennaio 2026, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2026, n. 66 ed entrato in vigore il 4 aprile 2026, ha modificato le regole di gestione del RUNTS, estendendo l’obbligo informativo a tutti gli ETS iscritti. La disciplina previgente già prevedeva specifici obblighi di comunicazione per Odv e Aps. Con l’intervento ministeriale del 2026, l’adempimento viene ricondotto a una logica unitaria, applicabile a tutti gli enti iscritti al RUNTS, indipendentemente dalla sezione di appartenenza.

I dati da comunicare al RUNTS

L’aggiornamento riguarda il numero complessivo dei soggetti che compongono la base associativa e operativa dell’ente. In particolare, devono essere comunicati i dati relativi ai soci o associati con diritto di voto, distinguendo tra persone fisiche ed enti associati. Per questi ultimi deve essere specificato se risultano iscritti nella medesima sezione del RUNTS. Devono inoltre essere indicati i lavoratori dipendenti e parasubordinati con posizione assicurativa attiva, i volontari iscritti nel registro interno dell’ente e i volontari appartenenti ad altri enti con i quali l’associazione collabora o dei quali si avvale. La comunicazione assume rilievo non meramente formale, poiché il rappresentante legale dell’ente, o il soggetto delegato alla trasmissione della pratica, è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni rese al Registro.

Termine annuale e presupposto della variazione

Il termine ordinario per l’aggiornamento è fissato al 30 giugno di ciascun anno, con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre precedente. L’adempimento, tuttavia, non deve essere inteso come comunicazione automatica da effettuare ogni anno in ogni caso. L’obbligo sorge soltanto se, rispetto all’ultima comunicazione effettuata e ai dati già presenti nel RUNTS, siano intervenute variazioni nel numero degli associati, dei volontari o dei lavoratori. In assenza di modifiche, l’ente non è tenuto a trasmettere una nuova pratica di aggiornamento.

ETS di nuova iscrizione e già iscritti

Gli Enti del Terzo Settore che presentano domanda di iscrizione al RUNTS successivamente al 4 aprile 2026, data di entrata in vigore del D.M. 13 gennaio 2026, n. 2, sono tenuti a rendere le informazioni richieste già in sede di iscrizione.

Per quanto riguarda, invece, gli enti diversi da APS e ODV già iscritti alla data del 4 aprile 2026, che non abbiano mai comunicato in precedenza tali dati, appare opportuno che gli stessi provvedano alla relativa comunicazione al RUNTS entro il 30 giugno 2026, così da consentire una prima acquisizione delle informazioni medesime.

Riduzione della base associativa sotto i limiti minimi

Particolare attenzione deve essere prestata dalle Odv e dalle Aps, per le quali il Codice del Terzo settore richiede il rispetto di soglie minime di composizione della base associativa. Qualora il numero degli associati scenda al di sotto del limite minimo previsto — pari a sette persone fisiche o tre enti associati — la relativa comunicazione al RUNTS deve essere effettuata entro trenta giorni. In tale ipotesi, l’ente dispone di un anno per ripristinare il requisito. In mancanza, l’Ufficio competente potrà avviare il procedimento di cancellazione dal Registro, con conseguenze rilevanti sulla permanenza della qualifica di ETS e sulla possibilità di continuare a beneficiare del relativo regime giuridico.

Modalità di trasmissione della pratica

La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica all’Ufficio del RUNTS territorialmente competente, individuato su base regionale o provinciale. L’accesso alla piattaforma avviene tramite il portale nazionale, utilizzando l’identità digitale del legale rappresentante o del soggetto delegato. Una volta selezionato l’ente interessato mediante il codice fiscale, occorre avviare una pratica di variazione e compilare i campi richiesti dalla procedura guidata.

Al termine della compilazione, il sistema genera il modello di richiesta, che deve essere scaricato, firmato e successivamente ricaricato sulla piattaforma. La conclusione della procedura è attestata dall’invio di una comunicazione PEC di conferma dell’avvenuto aggiornamento.

Il nuovo termine per il deposito del bilancio

Il DM del 13 gennaio 2026 è intervenuto anche sul termine per il deposito del bilancio d’esercizio degli ETS. La scadenza non è più individuata nella data fissa del 30 giugno, ma nel termine mobile di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, in coordinamento con l’art. 48, comma 3, del D.lgs. n. 117/2017. Per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, il termine continuerà quindi, di fatto, a cadere ordinariamente entro la fine di giugno. Per gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare, invece, la scadenza dovrà essere calcolata in relazione alla specifica data di chiusura dell’esercizio. Per gli ETS costituiti in forma di fondazione, oltre al bilancio deve essere depositata anche la delibera di approvazione. Inoltre, ove siano istituiti l’organo di controllo o il revisore, devono essere depositate anche le relative relazioni.

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