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12 Mag 2026
News Terrin

Esenzione “madre-figlia” anche con certificazioni tardive: prevale la verifica dei requisiti sostanziali

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13128/2026, ha confermato un principio di particolare rilievo in materia di regime “madre-figlia”: l’esenzione da ritenuta sui dividendi può trovare applicazione anche qualora la documentazione attestante i requisiti della società madre non residente sia acquisita dalla società italiana successivamente al pagamento degli utili, purché risultino effettivamente sussistenti i presupposti sostanziali previsti dalla legge. La pronuncia si inserisce in un orientamento ormai sempre più consolidato, volto a valorizzare la sostanza del rapporto partecipativo rispetto al mero rispetto formale del termine di acquisizione della documentazione. L’art. 27-bis, comma 3, del D.P.R. 600/1973 prevede infatti che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti debba essere acquisita entro la data di pagamento degli utili. Tuttavia, secondo l’impostazione confermata dalla Cassazione, tale previsione non determina automaticamente la perdita del beneficio in presenza di una produzione tardiva.

Il caso oggetto dell’ordinanza

Nel caso esaminato, una società italiana aveva corrisposto dividendi alla propria controllante danese nel giugno 2007, mentre la certificazione della società madre era pervenuta soltanto il 9 luglio 2007. In termini strettamente formali, dunque, la documentazione era stata acquisita oltre il momento del pagamento. La Suprema Corte ha tuttavia confermato la decisione favorevole resa in secondo grado, ritenendo che la tardiva trasmissione della certificazione non fosse, di per sé, ostativa al riconoscimento dell’esenzione.

Il termine documentale non ha natura decadenziale

L’ordinanza si pone in continuità con la precedente sentenza n. 27646/2023, secondo cui il termine di acquisizione preventiva della documentazione è previsto nell’interesse della società figlia residente. Quest’ultima, decidendo di non operare la ritenuta pur non avendo ancora ricevuto la documentazione, assume il rischio connesso alla propria posizione di sostituto d’imposta. Resta quindi ferma la sua responsabilità qualora, in seguito, risulti che l’esenzione sia stata indebitamente applicata per mancanza dei requisiti sostanziali. La Cassazione chiarisce, in particolare, che la funzione della documentazione preventiva è quella di consentire alla società italiana di valutare se dare seguito alla richiesta di esenzione. Ne deriva che, ove la documentazione pervenga successivamente e confermi la sussistenza dei requisiti, il regime agevolativo può comunque operare. La violazione del termine documentale non assume quindi carattere decadenziale, ma rileva sul piano della responsabilità del sostituto d’imposta nel caso in cui l’esenzione si riveli ex post non spettante.

Collaborazione e buona fede nei rapporti con l’Erario

La pronuncia valorizza anche i principi di collaborazione e buona fede. La Corte osserva che, qualora le parti siano consapevoli della sussistenza dei requisiti sostanziali, l’applicazione della ritenuta seguita da una successiva istanza di rimborso potrebbe risultare inutilmente gravosa. Una simile procedura, infatti, sarebbe neutrale per l’Erario, tenuto poi a restituire l’importo trattenuto, ma comporterebbe un aggravio di adempimenti e formalità per il contribuente.

Gli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate e del diritto unionale

Il quadro interpretativo è coerente anche con alcuni recenti orientamenti dell’Agenzia delle Entrate. In tema di dividendi intracomunitari, le risposte a interpello n. 537/2021 e n. 48/2025 hanno ammesso la possibilità di verificare successivamente il requisito del possesso ininterrotto della partecipazione, ferma restando la necessità di ripristinare l’obbligo di ritenuta nel caso in cui il periodo minimo non venga poi effettivamente maturato. Analogo principio è stato richiamato, in materia di interessi, dalla risposta n. 49/2025.

L’evoluzione interpretativa trova ulteriore conferma nel diritto unionale. La sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-828/24, relativa alla direttiva 2003/49/CE in materia di interessi e royalties, rafforza infatti l’impostazione secondo cui l’esenzione può competere anche quando la documentazione attestante i requisiti sia prodotta dopo il pagamento dei redditi, sempre che tali requisiti sussistano in concreto.

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