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09 Gen 2026
News Terrin

Esenzione IMU per gli enti non commerciali e attività didattiche: il nuovo criterio “CMS” nella legge di bilancio 2026

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L’esenzione IMU per gli enti non commerciali (ENC) è tradizionalmente collegata all’utilizzo di immobili “posseduti e utilizzati” per lo svolgimento di attività istituzionali con modalità non commerciali. Un’esenzione IMU di contenuto sostanzialmente analogo è prevista anche dall’art. 82, comma 6, del D.lgs. n. 117/2017, con riferimento agli enti del Terzo settore che operano in qualità di enti non commerciali. Sul piano attuativo, i criteri operativi sono stati storicamente ricondotti al DM 19 novembre 2012, n. 200, che disciplina i requisiti generali e di settore per qualificare le attività come svolte con modalità non commerciali.

I requisiti generali e di settore

La qualificazione delle attività istituzionali come svolte con modalità non commerciali richiede la contestuale sussistenza:

  • dei requisiti generali di cui all’art. 3 del D.M. 200/2012, vale a dire le clausole che l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente non commerciale deve prevedere, indipendentemente dalla specifica attività esercitata;
  • dei requisiti di settore di cui all’art. 4 del D.M. 200/2012, relativi alle modalità concrete di svolgimento delle singole attività istituzionali.

Con specifico riferimento ai requisiti di settore per l’attività didattica, l’art. 4, comma 3, del DM 200/2012 richiede che l’attività sia svolta in regime di parità rispetto a quella statale e che la scuola adotti un regolamento idoneo a garantire la non discriminazione nella fase di ammissione degli alunni. È inoltre necessario il rispetto di ulteriori obblighi, tra cui l’accoglienza degli alunni con disabilità e l’applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente. Sotto il profilo economico, l’attività deve essere resa a titolo gratuito oppure dietro pagamento di corrispettivi di importo meramente simbolico, tali da coprire soltanto una quota del costo effettivo del servizio.

La novità centrale: interpretazione autentica per le attività didattiche (comma 856)

La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) interviene con una norma di interpretazione autentica, l’art. 1, comma 856, il quale chiarisce che le attività didattiche sono da considerarsi svolte con modalità non commerciali quando il corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell’istruzione e del merito e dal Ministero dell’università e della ricerca. Il dato è di immediata portata pratica perché trasforma un concetto tradizionalmente “qualitativo” (non commercialità) in un criterio quantitativo verificabile (comparazione corrispettivo medio vs CMS).

Pertanto, con il comma 856 inserita nell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026, il legislatore indica invece un parametro esterno (CMS) come discrimine della non commercialità.

La norma di interpretazione autentica si pone in linea con i criteri richiamati nelle istruzioni alla dichiarazione IMU ENC, ma si discosta dall’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 17327/2024 e Cass. n. 5962/2025). Secondo tale giurisprudenza, ai fini dell’esenzione IMU non è sufficiente constatare che il corrispettivo medio praticato sia inferiore al costo medio per studente: l’attività didattica deve, comunque, risultare svolta gratuitamente ovvero dietro versamento di un corrispettivo meramente simbolico.

Retroattività e divieto di rimborso

La previsione di cui all’art. 1, comma 856, della L. 199/2025, come detto, ha natura di interpretazione autentica e, come tale, opera con efficacia retroattiva. Ne consegue che il criterio ivi introdotto per verificare la sussistenza delle modalità non commerciali dell’attività didattica è destinato a trovare applicazione anche nei contenziosi tributari tuttora pendenti, ancorché relativi ad annualità anteriori.
con riferimento al diritto di rimborso, il medesimo comma 856 prevede espressamente che non si dà luogo al rimborso delle somme già versate. Pertanto, L’ENC che abbia corrisposto l’IMU per annualità precedenti al 2026 non può fondare, su tale disposizione, un’istanza di rimborso dell’imposta pagata, pur ove i requisiti di esenzione risultino oggi integrati secondo il nuovo criterio.

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