Il tema dell’esenzione IMU per gli enti non commerciali torna al centro del dibattito giurisprudenziale, con particolare riferimento alle scuole paritarie. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, con la sentenza n. 302/2/26 del 31 marzo 2026, ha infatti evidenziato possibili profili di incompatibilità tra i criteri interpretativi introdotti dall’art. 1, comma 856, della L. 30 dicembre 2025, n. 199, e la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Il quadro normativo di riferimento resta quello dell’art. 1, comma 759, lett. g), della L. 160/2019, che prevede l’esenzione IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali ivi richiamate. La disciplina attuativa è contenuta nel DM 19 novembre 2012, n. 200, che individua i requisiti generali e settoriali per qualificare le attività come non commerciali.
L’attività paritaria e il corrispettivo medio
Per le attività didattiche, l’art. 4 del DM 200/2012 richiede, tra l’altro, che l’attività sia paritaria, non discriminatoria, conforme agli obblighi di accoglienza e contrattuali, e svolta gratuitamente o dietro corrispettivi simbolici tali da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio. Proprio sulla nozione di attività svolta con modalità non commerciali si è sviluppato, nel tempo, un significativo contenzioso, in particolare con riferimento all’interpretazione del requisito dei “corrispettivi simbolici” previsto dalla disciplina attuativa.
In tale contesto si inserisce l’intervento normativo di interpretazione autentica, volto a delimitare il criterio di non commercialità rilevante ai fini dell’esenzione IMU per le attività didattiche svolte dagli enti non commerciali. La disposizione prevede che tali attività “si intendono” esercitate con modalità non commerciali qualora il corrispettivo medio percepito sia inferiore al costo medio per studente, come pubblicato annualmente dai Ministeri competenti. La L. 199/2025, dunque, non introduce una nuova fattispecie agevolativa, ma interviene sull’applicazione di un’esenzione già prevista dalla disciplina IMU, individuando un parametro oggettivo volto a superare le incertezze interpretative maturate, in particolare, attorno alla nozione di “corrispettivi simbolici”.
Le criticità
Il punto critico si concentra, dunque, sulla sufficienza del parametro introdotto dalla L. 199/2025. Se, sul piano interno, il corrispettivo medio inferiore al costo medio per studente consente di qualificare l’attività didattica come non commerciale, resta da verificare se tale criterio sia idoneo anche a escludere la rilevanza economica dell’attività ai fini della disciplina europea sugli aiuti di Stato. È su questo diverso piano che si colloca la pronuncia piemontese: anche una norma di interpretazione autentica può infatti incontrare un limite ove l’agevolazione si traduca, in concreto, in un vantaggio selettivo.
Il profilo problematico potrebbe quindi estendersi oltre il settore scolastico. Se il dubbio riguarda la sufficienza del criterio legale introdotto dalla L. 199/2025 a qualificare l’attività come non commerciale anche alla luce del diritto europeo, il medesimo interrogativo potrebbe porsi per gli altri settori interessati dalla norma di interpretazione autentica, tra cui le attività socio-assistenziali e sanitarie.
Si pensi, ad esempio, alle case di riposo, rispetto alle quali occorrerà verificare se il rispetto dei criteri normativi sia sufficiente a fondare l’esenzione IMU o se residui, comunque, uno spazio di valutazione sulla natura economica dell’attività e sull’eventuale vantaggio selettivo derivante dall’agevolazione.
Il quadro, nonostante il recentissimo intervento legislativo, resta dunque in evoluzione. Sarà necessario verificare se l’orientamento espresso dalla Corte di giustizia tributaria del Piemonte rimarrà isolato o se troverà conferma nella successiva giurisprudenza di merito e, in prospettiva, nella giurisprudenza di legittimità.

