NEWS
18 Giu 2025
News Terrin

Esclusione del reverse charge per gli impianti fotovoltaici su terreni agricoli: i chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

CONDIVIDI

Il meccanismo dell’inversione contabile (cd. reverse charge), previsto dall’art. 17, co. 6, lett. a-ter), del DPR 633/1972, si applica a specifiche prestazioni di servizi in ambito edile, tra cui l’installazione di impianti, qualora tali prestazioni siano “relative ad edifici”. In tale contesto, la definizione di edificio è stata oggetto di interpretazione restrittiva da parte dell’Agenzia delle Entrate, come precisato nella circolare n. 14/E del 2015.

Secondo l’orientamento amministrativo, il termine “edificio” deve essere inteso in senso stretto, facendo riferimento esclusivo ai fabbricati (abitativi o strumentali), inclusi quelli in corso di costruzione o loro porzioni, ma con esclusione di categorie più ampie come terreni, suoli, giardini o piscine, salvo che non costituiscano parte integrante dell’edificio stesso.

Il caso degli impianti agrivoltaici

Con la risposta ad interpello n. 156 del 16 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema dell’applicabilità del reverse charge in relazione all’installazione di impianti agrivoltaici. Quest’ultimi, secondo la definizione fornita dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), sono impianti fotovoltaici concepiti per garantire la coesistenza tra produzione di energia elettrica e attività agricolo-pastorali sul medesimo terreno.

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria, si trattava di valutare se l’installazione di un impianto di tale tipologia, collocato su un terreno agricolo, fosse soggetta all’inversione contabile IVA.

La posizione dell’Agenzia

Nel richiamare la precedente circolare n. 37/E del 2015 (§ 8), l’Agenzia ribadisce che il meccanismo dell’inversione contabile si applica esclusivamente in presenza di un “nesso funzionale” tra l’impianto e un edificio. Tale nesso si ritiene sussistente:

  • per gli impianti fotovoltaici integrati o semi-integrati installati su edifici;
  • per gli impianti installati a terra, ma su aree pertinenziali al fabbricato, a condizione che non siano autonomamente accatastati come unità immobiliari.

Al contrario, le centrali fotovoltaiche autonome, classificate catastalmente come D/1 o D/10, non sono considerate parte integrante di un edificio e, pertanto, restano escluse dall’ambito applicativo del reverse charge. Sulla base di tali principi, l’Agenzia ha concluso che gli impianti agrivoltaici realizzati su terreni agricoli non possono rientrare nel meccanismo dell’inversione contabile, poiché non presentano alcun collegamento funzionale né di servizio con un edificio.

La risposta n. 156/2025 conferma e rafforza un orientamento interpretativo già consolidato: il reverse charge ex art. 17, co. 6, lett. a-ter), DPR 633/1972, è applicabile soltanto a servizi resi in relazione a edifici, non potendo estendersi ad impianti fotovoltaici installati su terreni agricoli autonomi, anche qualora si tratti di impianti agrivoltaici innovativi e compatibili con l’attività agricola.

Ne deriva che, nei casi di installazione di impianti agrivoltaici su suolo agricolo l’IVA deve essere applicata con il metodo ordinario e l’eventuale utilizzo del reverse charge comporterebbe un’errata applicazione della normativa fiscale, con potenziali conseguenze sanzionatorie.

CONDIVIDI