Con la sentenza n. 30133/2025, la Cassazione ha chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 2437, comma 1, c.c., il quale riconosce il diritto di recesso ai soci di S.p.A. che non abbiano preso parte alle deliberazioni ivi previste, la nozione di “concorso” non può essere intesa in senso strettamente formale, ossia limitata alla mera espressione di voto contrario, all’astensione o all’assenza in assemblea.
Secondo la Corte, quando la deliberazione assembleare rappresenta il momento conclusivo di un’operazione articolata e complessa, composta da una pluralità di atti tra loro collegati sotto il profilo funzionale e causale, il giudice di merito è tenuto a valutare la partecipazione del socio considerando l’intera operazione. In particolare, occorre verificare se gli atti precedenti alla deliberazione siano riconducibili a un disegno unitario, il cui esito fosse già definito e conoscibile dal socio fin dalle fasi iniziali.
In questa prospettiva interpretativa, la corte attribuisce rilievo alla diversa formulazione dei commi 1 e 2 dell’art. 2437 c.c.:
- il primo comma, relativo alle cause inderogabili di recesso, fa riferimento al “concorso alle deliberazioni”, espressione idonea a ricomprendere anche comportamenti anteriori alla decisione assembleare,
- il secondo comma, riguardante le cause derogabili, menziona invece il “concorso all’approvazione delle deliberazioni”, circoscrivendo così l’indagine ai comportamenti manifestati in sede assembleare.
In virtù di ciò, sono stati affermati i seguenti principi di diritto: “In tema di società di capitali, la previsione dell’art. 2437, comma 1, cod. Civ., come novellato dal d.lgs. n. 6 del 2003, (…), deve intendersi riferita sia alla fattispecie in cui la “deliberazione” assembleare abbia costituito un avvenimento considerato in sé stesso, cioè un fatto puntuale nel tempo, verificatosi in un preciso momento storico, sia all’ipotesi in cui la medesima “deliberazione” abbia costituito l’ultimo atto di una operazione più complessa, composta da una serie di fatti e/o avvenimenti succedutisi nel tempo, ma tra loro inscindibilmente e causalmente collegati nel senso che ognuno costituisca il necessario precedente per il passaggio a quello successivo fino a raggiungere, appunto, la deliberazione finale il cui oggetto costituisce l’esito, conosciuto ab origine dai soci, che quella complessa operazione avrebbe dovuto realizzare“;
“in tema di società per azioni, allorquando la “deliberazione” assembleare di cui all’art. 2437,comma 1, cod. Civ., come novellato dal d.lgs. n. 6 del 2003, abbia costituito un avvenimento considerato in sé stesso, (…), il diritto di recesso di cui alla citata norma spetterà ai soci assenti all’assemblea che ha adottato la delibera ed a quelli ivi presenti ma dissenzienti o astenuti. Ove, invece, la medesima “deliberazione” abbia costituito l’ultimo atto di una operazione più complessa, composta da una serie di fatti e/o avvenimenti succedutisi nel tempo, ma tra loro inscindibilmente e causalmente collegati nel senso che ognuno costituisca il necessario precedente per il passaggio a quello successivo fino a raggiungere, appunto, la deliberazione finale il cui oggetto costituisce l’esito, conosciuto ab origine dai soci, che quella complessa operazione avrebbe dovuto realizzare, il consenso manifestato da un socio ad uno dei fatti e/o degli avvenimenti suddetti preclude il sorgere, in capo al socio medesimo, del diritto di recesso suddetto“.
In conclusione, l’aver preso parte ad un’operazione complessa (ad es. di acquisizione o fusione societaria) e l’aver manifestato il proprio consenso all’esecuzione della stessa, preclude la possibilità per il socio di esercitare successivamente il diritto di recesso in relazione ad una delibera costituente l’atto finale dell’operazione.

