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30 Dic 2025
News Terrin

Esclusi dal reddito i rimborsi chilometrici per le trasferte comunali

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Con la circolare n. 15 del 22 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di trasferte dei lavoratori dipendenti, alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. 192/2024 di riforma IRPEF-IRES, con particolare riferimento al trattamento fiscale dei rimborsi delle spese di viaggio e trasporto sostenute nell’ambito del territorio comunale.

Nozione di trasferta e ambito applicativo

L’Amministrazione finanziaria ribadisce che per trasferta (o missione, nel settore pubblico) deve intendersi lo spostamento temporaneo del lavoratore rispetto alla sede abituale di lavoro, distinguendolo dal trasferimento definitivo, che comporta una diversa allocazione stabile della prestazione lavorativa. Nel caso in cui l’attività lavorativa sia svolta all’interno del Comune in cui è ubicata la sede di lavoro, trova applicazione la disciplina speciale di cui all’art. 51, comma 5, quarto periodo, del TUIR, come novellato dal citato decreto legislativo.

Il superamento del vincolo dei “documenti del vettore”

La principale novità risiede nell’eliminazione del previgente riferimento ai “documenti provenienti dal vettore”, che in passato limitava l’esclusione da imposizione ai soli rimborsi documentati da titoli di trasporto pubblico. A seguito della riforma, non concorrono più alla formazione del reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto per trasferte comunali, purché “comprovate e documentate, senza ulteriori specificazioni sulla natura del documento giustificativo.

In tale contesto, l’Agenzia chiarisce espressamente che rientrano tra le spese non imponibili anche i rimborsi chilometrici riconosciuti al dipendente per l’utilizzo del mezzo privato nelle trasferte effettuate all’interno del territorio comunale. L’esclusione dal reddito è subordinata al rispetto delle condizioni già note in prassi:

  • calcolo dell’indennità sulla base delle tabelle ACI;
  • indicazione della percorrenza effettuata, del tipo di veicolo utilizzato e del relativo costo chilometrico;
  • conservazione di adeguata documentazione interna da parte del datore di lavoro, idonea a comprovare la trasferta e la modalità di determinazione del rimborso.

Sul punto, la circolare richiama i principi già espressi nella risoluzione n. 92/2015, ora estesi anche alle trasferte comunali.

Pedaggi, parcheggi, taxi e NCC

Viene inoltre precisato che i rimborsi dei pedaggi autostradali, debitamente documentati, sono sempre esclusi dal reddito, sia per trasferte comunali sia extra-comunali. Analoga esclusione opera anche per i rimborsi delle spese di parcheggio, a condizione che la documentazione consenta l’identificazione certa e univoca del veicolo e della sosta, mentre per le spese di viaggio e trasporto effettuate mediante taxi e NCC, l’esclusione dal reddito richiede non solo la documentazione della spesa, ma anche il pagamento con strumenti tracciabili, requisito che opera ora anche per le trasferte nel Comune.

Decorrenza delle disposizioni

La disciplina in commento si applica ai rimborsi erogati dal 1° gennaio 2025, nel rispetto del principio di cassa allargato. Pertanto, rientrano nel nuovo regime anche i rimborsi corrisposti nel 2025 ma riferiti a spese sostenute nel periodo d’imposta precedente, purché relative a trasferte comunali e adeguatamente comprovate.

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