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13 Mag 2026
News Terrin

E-bike aziendali: deducibilità dei costi escluse dai limiti dell’art. 164 TUIR

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Le e-bike aziendali non rientrano tra i mezzi di trasporto soggetti ai limiti di deducibilità previsti dall’art. 164 del TUIR. È questo il principio confermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 41/2026, con riferimento al trattamento fiscale delle biciclette a pedalata assistita utilizzate nell’ambito dell’attività d’impresa o concesse ai dipendenti nell’ambito di piani di mobilità sostenibile. La disciplina dell’art. 164 del TUIR riguarda, infatti, esclusivamente determinate categorie di mezzi di trasporto a motore: autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli. Ne consegue che i veicoli non espressamente richiamati dalla norma non sono assoggettati ai relativi limiti forfetari di deducibilità, restando applicabile il criterio generale dell’inerenza previsto dall’art. 109, comma 5, del TUIR.

La qualificazione delle e-bike come velocipedi

Le biciclette a pedalata assistita, in base all’art. 50 del D.lgs. 285/1992, rientrano nella categoria dei velocipedi, purché dotate di motore ausiliario elettrico con potenza nominale continua massima di 0,25 kW, ovvero 0,5 kW se adibite al trasporto di merci, con alimentazione progressivamente ridotta e interrotta al raggiungimento dei 25 km/h o prima, qualora il ciclista smetta di pedalare. È inoltre ammessa la presenza di un dispositivo che consenta l’attivazione del motore anche a pedali fermi, a condizione che in tale modalità il veicolo non superi i 6 km/h.

Alla luce di tale qualificazione, le e-bike non possono essere considerate veicoli stradali a motore ai fini dell’art. 164 del TUIR. I relativi costi, pertanto, non subiscono le limitazioni previste per autovetture, motocicli e ciclomotori, ma devono essere valutati secondo l’ordinario principio di inerenza.

Deducibilità dei costi per utilizzo aziendale e e-bike concesse ai dipendenti

Nel caso in cui le biciclette a pedalata assistita siano destinate a un utilizzo esclusivamente aziendale, ad esempio per gli spostamenti interni allo stabilimento o comunque per esigenze strettamente connesse all’attività d’impresa, il relativo costo può risultare integralmente deducibile, sempreché sia dimostrabile il collegamento con l’attività esercitata. In tale ipotesi, quindi, non opera alcuna limitazione automatica assimilabile a quella prevista per le autovetture aziendali.

Diversa è l’ipotesi in cui le e-bike siano concesse ai dipendenti per uso personale nell’ambito di un servizio di mobilità sostenibile. Secondo l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 41/2026, qualora il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori una bicicletta a pedalata assistita, monitorando ad esempio che il mezzo sia utilizzato per coprire almeno il 30% dello spostamento casa-lavoro, il beneficio può rispondere alle finalità di utilità sociale di cui all’art. 100, comma 1, del TUIR. In tale situazione, ricorrendone le condizioni, può trovare applicazione il regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente previsto dall’art. 51, comma 2, lett. f), del TUIR.

Condizioni per l’esclusione dal reddito del dipendente

L’esclusione dal reddito del dipendente presuppone che l’adesione al servizio avvenga secondo le modalità stabilite unilateralmente dal datore di lavoro, senza possibilità per il lavoratore di negoziare elementi ulteriori relativi alla fruizione dell’opera o del servizio, salvo il momento concreto di utilizzo del benefit. Qualora, invece, il dipendente possa concordare aspetti specifici del servizio in funzione di esigenze personali o familiari, il valore del beneficio deve concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente secondo il criterio del valore normale, ai sensi dell’art. 51, commi 1 e 3, del TUIR.

Trattamento fiscale in capo all’impresa

Sotto il profilo della deducibilità in capo all’impresa, assume rilievo la modalità con cui il beneficio viene riconosciuto. Se le e-bike sono messe a disposizione dei dipendenti in esecuzione di un obbligo derivante da contratto, accordo o regolamento aziendale, i relativi costi sono integralmente deducibili ai sensi dell’art. 95 del TUIR. Diversamente, qualora l’erogazione del servizio avvenga su base volontaria, trova applicazione il limite previsto dall’art. 100 del TUIR, con deducibilità entro il cinque per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

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