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28 Ott 2025
News Terrin

Donazioni e circolazione degli immobili: cosa cambia con il DDL “Semplificazioni”

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L’8 ottobre 2025 il Senato ha approvato il DDL “Semplificazioni”. Il testo, ora alla Camera (C.2655), contiene all’art. 15 la riforma della tutela dei legittimari in presenza di donazioni del de cuius, modificando gli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c.

Come noto, ai sensi degli artt. 560 e ss. c.c., alla morte del donante, gli eredi legittimari possono, a seguito del vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, chiedere la restituzione dei beni donati (o del loro valore) al donatario e ai terzi acquirenti dei beni donati.

Con il DDL in oggetto, tale disciplina è stata totalmente rivista. Una volta approvata, la modifica comporterà:

  • stop alle richieste di restituzione contro i terzi acquirenti a titolo oneroso: la riduzione della donazione non pregiudica i terzi cui il donatario abbia medio tempore alienato l’immobile a titolo oneroso (art. 563 c.c.).
  • la previsione di un’unica tutela “obbligatoria”, la capienza del donatario: i legittimari potranno ottenere un indennizzo unicamente dal donatario. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, il credito del legittimario rimarrà insoddisfatto e non potrà più esser fatta valere a danno di chi si sia reso acquirente dal donatario

Regime transitorio

Nel testo DDL, tali modifiche troveranno applicazione relativamente alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge. Per le successioni già aperte, resterebbe invece in vigore il regime previgente se entro sei mesi dall’entrata in vigore vengano notificate e trascritte le domande di riduzione ovvero dell’atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.

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