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15 Dic 2025
News Terrin

Dividendi: si ridimensiona la stretta con le nuove soglie del 5% o di 500.000 euro

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Con un emendamento governativo al Ddl. di bilancio 2026, depositato presso la Commissione Bilancio del Senato, viene significativamente rivisto l’originario impianto di riforma del regime fiscale dei dividendi. La versione iniziale dell’art. 18 del disegno di legge subordinava il mantenimento dell’esclusione del 95% dei dividendi percepiti dalle società di capitali al possesso di una partecipazione minima del 10%, mutuata dalla direttiva 2011/96/UE (“madre-figlia”). Tale impostazione aveva sollevato diffuse criticità applicative e prospettava un impatto di gettito stimato in oltre un miliardo di euro annui.

Riduzione della soglia percentuale al 5%, alternativa al valore fiscale

La prima e più rilevante modifica concerne l’abbassamento della soglia minima di partecipazione dal 10% al 5% del capitale dell’emittente. Ne consegue che l’imponibilità integrale dei dividendi viene limitata alle partecipazioni di minoranza di entità più contenuta, con un deciso allentamento rispetto alla formulazione originaria della norma. Accanto al criterio percentuale, viene introdotto un requisito alternativo di natura assoluta: l’esclusione del 95% dei dividendi spetta anche qualora il valore fiscale della partecipazione sia almeno pari a 500.000 euro, indipendentemente dalla percentuale detenuta. È importante precisare che i due requisiti operano in via alternativa.

Tale soluzione appare particolarmente favorevole per le società di maggiori dimensioni, anche quotate, nelle quali non sono infrequenti partecipazioni inferiori al 5% ma di rilevante valore economico.

Sebbene la norma non lo precisi espressamente, il valore fiscale della partecipazione dovrebbe essere determinato secondo i criteri di cui all’art. 94 del TUIR, includendo gli effetti di operazioni quali aumenti gratuiti di capitale, versamenti a fondo perduto o in conto capitale e rinunce a crediti. Tali criteri di quantificazione del valore fiscale, valgono anche per le partecipazioni che beneficiano della participation exemption, pur in presenza di plusvalenze imponibili nei limiti del 5%.

Utili corrisposti a società UE/SEE

Una terza modifica riguarda gli utili di fonte italiana distribuiti a società UE/SEE non rientranti nell’ambito applicativo della direttiva “madre-figlia”. Al fine di evitare discriminazioni “alla rovescia” tra soci residenti e non residenti, viene modificato l’art. 27, comma 3-ter, DPR 600/1973, mantenendo l’aliquota ridotta dell’1,20% a condizione che il socio estero soddisfi gli stessi requisiti previsti per i soci residenti: partecipazione almeno del 5% ovvero valore fiscale di almeno 500.000 euro.

Coordinamento con la participation exemption sulle plusvalenze

La quarta novità attiene al necessario coordinamento tra il regime dei dividendi e quello delle plusvalenze da cessione di partecipazioni. L’esenzione del 95% della plusvalenza sarà riconosciuta solo se la partecipazione ceduta rispetta i medesimi requisiti previsti per i dividendi (5% o 500.000 euro), restando fermi gli altri presupposti della participation exemption, quali il periodo di possesso e l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie, nonché i requisiti della partecipata.

Decorrenza ed effetti finanziari

Le nuove disposizioni trovano applicazione:

  • per i dividendi, con riferimento alle distribuzioni deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026;
  • per le plusvalenze, con riferimento alle cessioni realizzate dalla medesima data.

Resta inoltre ferma la necessità di ricalcolare l’imposta 2025 esclusivamente ai fini della determinazione dell’acconto 2026 con il metodo storico. L’effetto complessivo delle modifiche si riflette anche sul gettito stimato, che si riduce drasticamente a circa 45 milioni di euro annui, meno di un ventesimo rispetto alle stime iniziali.

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