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17 Apr 2026
News Terrin

Dividendi e participation exemption: il DL n. 38/2026 elimina la soglia del 5%

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L’art. 11 del DL n. 38/2026 interviene in modo significativo sul regime fiscale dei dividendi percepiti dai soggetti imprenditori e delle plusvalenze da partecipazioni, eliminando le condizioni introdotte dalla legge di bilancio 2026 che subordinavano l’applicazione dei relativi regimi agevolativi al possesso di una partecipazione minima del 5% ovvero di una partecipazione avente valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. La novella, per espressa previsione, opera con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2026. Ne consegue il sostanziale venir meno, sin dall’origine, delle limitazioni introdotte dalla L. 199/2025 in materia di esclusione dei dividendi dal reddito d’impresa e di accesso alla participation exemption, con ripristino del quadro normativo previgente.

L’abrogazione delle nuove soglie partecipative

Le disposizioni ora abrogate avevano inciso sugli artt. 58, 59, 87 e 89 del TUIR, prevedendo che il beneficio della detassazione dei dividendi e il regime PEX fossero riconosciuti soltanto in presenza di una soglia qualificata di partecipazione, misurata alternativamente in termini percentuali o di valore fiscale assoluto. In particolare, per i dividendi era stato previsto che l’esclusione dal reddito spettasse solo ove la partecipazione nell’emittente fosse almeno pari al 5% del capitale oppure avesse un valore fiscale di almeno 500.000 euro. L’eliminazione retroattiva di tali condizioni comporta che le nuove soglie partecipative debbano considerarsi prive di effetti, sia con riguardo ai dividendi deliberati dal 1° gennaio 2026, sia con riguardo alle plusvalenze relative a partecipazioni acquisite dal medesimo termine. Sotto questo profilo, il decreto fiscale neutralizza ex tunc una modifica normativa che, sebbene destinata a incidere sulle future dichiarazioni dei redditi, aveva già alterato il quadro interpretativo e applicativo degli operatori.

Gli effetti sul calcolo degli acconti

Un riflesso immediato dell’intervento normativo riguarda il sistema degli acconti. Viene infatti meno l’obbligo di rideterminazione dell’acconto 2026 previsto dall’art. 1, comma 54, della L. 199/2025, fondato sull’assunto che le regole restrittive introdotte dalla stessa legge fossero già operative ai fini della ricostruzione dell’imposta storica 2025. In conseguenza dell’abrogazione, il metodo storico torna quindi a seguire le regole ordinarie, senza necessità di ricalcoli fondati su una disciplina ormai espunta con efficacia retroattiva.

Le possibili criticità nei rapporti con soci UE/SEE

Il quadro, tuttavia, non appare del tutto neutro sotto il profilo applicativo, poiché potrebbero essersi infatti già prodotti effetti nelle ipotesi di distribuzioni di utili effettuate a favore di società residenti in altri Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, soggette al prelievo dell’1,20% ai sensi dell’art. 27, comma 3-ter, del DPR n. 600/73. In tali fattispecie, la temporanea introduzione della soglia del 5% o del valore fiscale di 500.000 euro avrebbe potuto indurre i sostituti d’imposta ad applicare, in assenza del requisito partecipativo, la ritenuta convenzionale ordinaria, in luogo di quella ridotta.

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