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26 Nov 2025
News Terrin

Dichiarazioni d’intento e responsabilità del fornitore: il riscontro telematico non basta

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Il regime di non imponibilità IVA previsto per gli “esportatori abituali” di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), DPR 633/1972, consente a tali soggetti di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta nei limiti del plafond disponibile. Il sistema è volto ad evitare l’accumulo strutturale di crediti IVA in capo agli operatori che svolgono attività con l’estero in regime di non imponibilità. Affinché le forniture possano essere legittimamente effettuate in sospensione d’imposta, il cessionario/committente deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento e il cedente/prestatore deve verificarne telematicamente l’avvenuta presentazione. Tale verifica costituisce un obbligo essenziale: la sua omissione comporta una sanzione pari al 70% dell’IVA non applicata, oltre al recupero dell’imposta (art. 7, comma 4-bis, D.lgs. 471/1997).

La responsabilità del fornitore in presenza di dichiarazione d’intento falsa

Nonostante la norma preveda che, in caso di dichiarazione ideologicamente falsa, rispondano “esclusivamente” i soggetti che l’hanno rilasciata (art. 7, comma 3, secondo periodo, D.lgs. 471/1997), la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente adottato un orientamento più rigoroso.

Secondo la Corte di Cassazione (ordinanze nn. 21569/2025, 21568/2025, 21567/2025, 16923/2025, 12463/2025), il fornitore deve dimostrare di avere adottato tutte le misure ragionevoli per evitare di partecipare – anche inconsapevolmente – ad una frode imperniata sull’utilizzo di un falso plafond. Ne deriva che il mero controllo telematico della dichiarazione d’intento non è sufficiente a escludere la responsabilità del cedente, qualora l’operazione si inserisca in un contesto fraudolento riconoscibile da segnali oggettivi.

Gli indici di anomalia individuati dalla Cassazione

L’ordinanza n. 16923/2025 ha elencato una serie di elementi sintomatici che, valutati complessivamente, possono far emergere dubbi sulla veridicità della dichiarazione d’intento e sull’effettiva operatività del cessionario:

  • divergenza tra luogo effettivo di scarico della merce e quello indicato nei DDT;
  • assenza di strutture idonee allo scarico e deposito presso l’indirizzo dichiarato come sede della società cessionaria;
  • percorso di trasporto difforme rispetto a quello indicato nelle fatture;
  • mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e omessi versamenti;
  • cessioni sottocosto da parte dell’acquirente;
  • pagamenti sempre anticipati o contestuali all’emissione delle fatture;
  • assenza del cessionario dalla banca dati VIES;
  • mancato deposito dei bilanci.

La presenza di tali anomalie impone all’operatore diligente una condotta particolarmente attenta e attiva.

Le ulteriori verifiche consigliate al fornitore

Oltre al riscontro telematico dell’invio della dichiarazione d’intento, è opportuno adottare ulteriori cautele operative, quali la consultazione della visura camerale del cessionario/committente per accertare l’effettiva esistenza della società e l’assenza di indici di rischio (es. società neocostituita non può aver maturato plafond o il codice attività incoerente rispetto allo status di esportatore abituale); la stipula di contratti in forma scritta, per cristallizzare gli impegni delle parti e i termini dell’operazione; la richiesta di mezzi di pagamento coerenti con la prassi commerciale ordinaria.

Il dispositivo antifrode (Legge di Bilancio 2021)

L’art. 1, commi 1079-1083, L. 178/2020 ha introdotto alcune misure per rafforzare il dispositivo di contrasto alle frodi realizzate con l’utilizzo del falso plafond IVA, prevedendo l’effettuazione di specifiche analisi di rischio mirate e controlli sostanziali volti a impedire l’emissione di lettere d’intento illegittime e l’inibizione dell’emissione della fattura elettronica riportante un protocollo relativo a una dichiarazione d’intento successivamente invalidata.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 293390/2021 ha inoltre definito le modalità operative e i flussi informativi per l’attuazione del presidio antifrode. Tuttavia, tale meccanismo opera principalmente ex post, cioè dopo la consumazione dell’eventuale condotta fraudolenta, con la conseguenza che il fornitore rimane esposto a rischi qualora non abbia mantenuto un adeguato standard di diligenza professionale.

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