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04 Nov 2025
News Terrin

Decorrenza delle nuove regole fiscali anche per gli enti non profit non aderenti al Terzo Settore

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Con il recente intervento dell’Agenzia delle Entrate, illustrato nella videoconferenza del 18 settembre 2025, è stato chiarito definitivamente il momento di decorrenza delle disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017), superando le incertezze interpretative che avevano generato dubbi tra gli operatori del non profit.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

L’Amministrazione finanziaria ha precisato che le norme fiscali del Codice del Terzo Settore diverranno applicabili dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, e non indistintamente dal 1° gennaio 2026. Ciò significa che, per gli enti con esercizi “a cavallo d’anno”, si pensi ad esempio coloro che hanno il periodo d’imposta che va dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026, le nuove regole fiscali decorreranno dal 1° luglio 2026.

La precisazione assume particolare rilievo per evitare una discontinuità (“frattura temporale”) nella gestione fiscale degli enti, garantendo la coerenza del periodo d’imposta e la corretta transizione verso i nuovi regimi agevolativi.

La modifica normativa e la comfort letter europea

Il chiarimento si innesta sulla modifica dell’art. 104, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, operata dal D.L. n. 84/2025, che ha eliminato il riferimento all’“autorizzazione” comunitaria, ritenuta ormai superflua a seguito del rilascio della comfort letter da parte della Direzione Generale Concorrenza della Commissione europea. Tale autorizzazione resta necessaria soltanto per l’art. 77 del Codice, relativo ai “titoli di solidarietà”.

Effetti per gli enti non iscritti al RUNTS

Il pronunciamento dell’Agenzia ha portata generale e riguarda tutti gli enti non commerciali, non solo quelli iscritti o in procinto di iscriversi al RUNTS. Per gli enti che decideranno di non aderire al Terzo Settore, le conseguenze fiscali saranno rilevanti:

  • verrà meno la decommercializzazione dei corrispettivi specifici prevista dall’art. 148, comma 3, del TUIR, a seguito della riscrittura operata dall’art. 89, comma 4, CTS;
  • l’ente rischierà di essere qualificato come ente commerciale ai sensi dell’art. 149 del TUIR;
  • verrà meno, per gli enti associativi diversi da ASD e SSD, l’accesso al regime agevolato di cui alla L. 398/1991, abrogato per effetto dell’art. 102, comma 2, lett. e) del CTS.

Tali enti dovranno quindi valutare attentamente la convenienza economico-fiscale dell’iscrizione al RUNTS rispetto all’assoggettamento ai regimi ordinari di imposizione.

Regime IVA e prospettive future

Sul versante IVA, la decorrenza delle nuove regole sarà influenzata dalla natura giuridica dell’ente.
Per gli enti associativi, è prevista l’applicazione — a partire dal 1° gennaio 2026, salvo ulteriori rinvii — dell’esenzione ex art. 10, comma 4, n. 4), del DPR 633/1972, come modificato dal D.L. n. 146/2021.
Resta tuttavia evidente che il Codice del Terzo Settore non introduce una disciplina IVA organica, poiché l’imposta rimane soggetta ai vincoli di armonizzazione comunitaria che limitano gli interventi del legislatore nazionale.

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