NEWS
02 Apr 2026
News Terrin

Credito del Gruppo IVA: esclusa la cessione al consolidato fiscale

CONDIVIDI

Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema dell’utilizzo del credito annuale maturato da un Gruppo IVA, escludendo la possibilità di trasferirlo al consolidato fiscale nazionale. Il documento si inserisce nel quadro dei rapporti tra Gruppo IVA e consolidato IRES e chiarisce i limiti di utilizzabilità dell’eccedenza emergente dalla dichiarazione annuale. Il caso riguardava una società che rivestiva, al contempo, il ruolo di rappresentante del Gruppo IVA e di consolidante fiscale. In ragione di rilevanti investimenti e di un consistente volume di operazioni non imponibili, il Gruppo prevedeva la formazione di un ingente credito IVA annuale riferito al 2025 e chiedeva se tale eccedenza potesse essere utilizzata, oltre che mediante riporto o rimborso, anche attraverso la cessione al consolidato fiscale, con indicazione nel rigo VX6 della dichiarazione annuale.

La tesi sostenuta dal contribuente

Nell’istanza di interpello, la società sosteneva che il divieto di compensazione previsto per il Gruppo IVA non impedisse il trasferimento del credito al consolidato fiscale. A sostegno di tale impostazione veniva richiamato il dato letterale delle istruzioni dichiarative: mentre per il rigo VX5 è espressamente ricordato il divieto di compensazione di cui all’art. 4, comma 4, del DM 6 aprile 2018, analoga avvertenza non compare con riferimento al rigo VX6, dedicato al credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale.

La soggettività autonoma del Gruppo IVA: la posizione dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate respinge tale ricostruzione e fonda la propria conclusione sulla natura del Gruppo IVA quale autonomo soggetto passivo d’imposta, richiamando il Titolo V-bis del DPR 633/1972 e le disposizioni attuative del DM 6 aprile 2018, ribadendo che, a seguito della costituzione del Gruppo, i singoli partecipanti perdono l’autonoma soggettività ai fini IVA e che gli obblighi e i diritti connessi al tributo fanno capo al Gruppo stesso, per il tramite del rappresentante. Su tale presupposto, la risposta valorizza l’art. 4, commi 3 e 4, del DM 6 aprile 2018. In particolare, viene ricordato che il credito IVA annuale o infrannuale maturato dal Gruppo non può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, con debiti relativi ad altre imposte o contributi dei partecipanti. La ragione del divieto risiede nella diversità soggettiva tra il titolare del credito – il Gruppo IVA – e il titolare del debito verso l’Erario – il singolo partecipante –.

L’Agenzia richiama, inoltre, il principio generale secondo cui la compensazione opera, salvo specifiche deroghe normative, soltanto in presenza di posizioni creditorie e debitorie facenti capo al medesimo soggetto. In tale prospettiva viene evocata anche la risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017.

Pertanto, la conclusione cui perviene l’Amministrazione è che il credito IVA maturato dal Gruppo non può essere trasferito al consolidato fiscale per essere impiegato in compensazione con debiti IRES o di altra natura facenti capo a un soggetto diverso, ancorché partecipante al medesimo gruppo e ancorché coincidente con il rappresentante del Gruppo IVA. Le modalità di utilizzo restano, pertanto, circoscritte al rimborso, ove ne ricorrano i presupposti di cui all’art. 30 del DPR 633/1972, oppure alla cessione a terzi, compresi i singoli partecipanti, nei limiti e secondo le forme previste dall’art. 6, comma 5, del DM 6 aprile 2018.

CONDIVIDI