Per il credito d’imposta “investimenti 4.0” relativo al 2025 (art. 1, comma 446, L. 207/2024), il 31 gennaio 2026 costituisce un termine cruciale ai fini delle comunicazioni previste dall’art. 2 del D.M. 15 maggio 2025. La scadenza riguarda, in particolare, le comunicazioni di completamento richieste per i soggetti rientranti nella disponibilità delle risorse. Le comunicazioni disciplinate dall’art. 2 del D.M. 15 maggio 2025 riguardano gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 1° gennaio 2025 e senza prenotazione 2024.
Tipologie di comunicazioni previste e relative scadenze
Il nuovo tracciato procedurale, ormai consolidato, prevede una triplice comunicazione (cfr. DM 15 maggio 2025 e FAQ GSE 29 settembre 2025):
- Comunicazione preventiva: da trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio 2026, indicando l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare (beni Allegato A, L. 232/2016) e il relativo credito d’imposta prenotato. Ai fini della prenotazione delle risorse assume rilievo l’ordine cronologico di invio;
- Comunicazione preventiva con acconto: da inviare entro 30 giorni dall’invio del modello di comunicazione preventiva oppure, in caso di indisponibilità di risorse, dalla data in cui il GSE comunica la presenza di nuova disponibilità, secondo quanto previsto dal D.M. 16 giugno 2025;
- Comunicazione di completamento: da trasmettere a conclusione degli investimenti, con scadenze differenziate in funzione della data di ultimazione.
Con riferimento alla comunicazione di completamento, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e ultimati entro il 31 dicembre 2025, tale comunicazione va inviata entro il 31 gennaio 2026, mentre per quanto riguarda gli investimenti prenotati nel 2025 ma effettuati nel 2026 entro e non oltre il 30 giugno 2026, la suddetta comunicazione potrà essere trasmessa entro il 31 luglio 2026.
Il mancato invio delle comunicazioni nei termini e con le modalità previste determina il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta (art. 2, comma 5, D.M. 15 maggio 2025).
Momento di effettuazione dell’investimento e scelta del termine
Con riferimento all’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento (elemento decisivo per stabilire quale scadenza rispettare), ferma restando l’assenza di indicazioni specifiche con riferimento al credito 4.0, dovrebbe rilevare l’impostazione adottata per il credito d’imposta 5.0 (art. 4, comma 4, D.M. 24 luglio 2024), ovvero la data di effettuazione dell’investimento secondo le regole generali di competenza (art. 109, commi 1 e 2, TUIR) e non l’interconnessione.
Risorse e possibili aggiornamenti finanziari
Per il credito d’imposta in esame, era stato comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili, fermo restando che potevano comunque essere presentate ulteriori comunicazioni preventive; in caso di nuova disponibilità, il GSE avrebbe dato comunicazione alle imprese secondo l’ordine cronologico delle domande (comunicato MIMIT 11 novembre 2025). Inoltre, la legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 770, L. 199/2025) ha previsto la creazione di un Fondo presso il MEF per innalzare il limite di spesa fissato dall’art. 1, comma 446, L. 207/2024, con un incremento da 2,2 miliardi a 3,5 miliardi di euro (+1,3 miliardi), in relazione agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025; tuttavia, non risultano ancora indicazioni operative ufficiali.
Distinzione rispetto al credito d’imposta 2024
I termini del 31 gennaio 2026 (o del 31 luglio 2026) per la comunicazione di completamento riguardano il credito d’imposta per investimenti 4.0 ex art. 1, comma 446, L. 207/2024 (quindi, il perimetro 2025), non il credito relativo al 2024, per il quale continuano ad applicarsi l’art. 6 del D.L. 39/2024 e il “vecchio” D.M. 24 aprile 2024, che non prevedono specifici termini di presentazione delle comunicazioni.

