La clausola di roulette russa si configura come una delle c.d. clausole antistallo, ossia quelle clausole, diffuse nella prassi di common law, prima, e internazionale, poi, volte a risolvere situazioni di impasse decisionale (dead-lock, in caso di partecipazioni paritetiche, e stalemate, in caso di partecipazioni diseguali ma con diritti di veto) che possono variamente conseguire al disaccordo tra soci.
Nella sua versione più semplice, la clausola di roulette russa, a fronte di una situazione di stallo prevede la possibilità per una parte (se asimmetrica; entrambe, se simmetrica) di offrire all’altra l’acquisto della sua partecipazione ad un determinato prezzo, spettando poi all’oblata di decidere se accettare la proposta d’acquisto o di acquistare allo stesso prezzo la partecipazione dell’offerente, che a questo punto è obbligato a vendere. Quanto alla collocazione, poi, le clausole de quibus possono essere contenute tanto in statuto o quanto in un patto parasociale.
In ogni caso, nonostante le molteplici varianti, è possibile individuare alcuni aspetti in comune, quali:
- a) sono i soci ad avviare il procedimento;
- b) all’esito del procedimento uno o più soci sono obbligati a trasferire ad altri soci le proprie partecipazioni;
- c) prezzo e ruoli (cedente/cessionario) sono determinati o determinabili nel corso della procedura.
Interessanti sottotipi della clausola di roulette sono sicuramente la variante Texas shoot-out, che consente alle parti di effettuare rilanci, o quella che attribuisce a uno dei soci il diritto di ricorrervi al verificarsi del blocco (c.d. trigger event) entro un certo termine, decorso il quale l’iniziativa passa all’altro socio, nonché la variante “inversa”, detta sale shoot-out clause, nella quale, di fronte alla paralisi societaria, a un socio è attribuito il potere di “gettare la spugna”, ossia di indicare un prezzo al quale è disposto a vendere la propria partecipazione all’altro socio; quest’ultimo, se non ritiene di accettare tale proposta, diviene a sua volta obbligato a cedere la propria partecipazione al medesimo prezzo, ma diminuito di una percentuale contrattualmente prestabilita.
La pronuncia della Cassazione del 2023
Con sentenza n. 22375/2023 la Suprema Corte ha ritenuto che la Russian Roulette clause non presenta profili di invalidità alla luce della disciplina civilistica vigente. In particolare, la Corte ha respinto in modo sistematico tutte le censure sollevate circa la pretesa nullità della clausola, escludendo ogni incompatibilità con:
- l’art. 1355 c.c., condizione sospensiva meramente potestativa;
- l’art. 1349 c.c., relativo all’indeterminabilità dell’oggetto del contratto;
- l’art. 2265 c.c., che vieta il patto leonino;
- l’art. 2437 ter c.c. principio di equa valorizzazione delle partecipazioni.
Il punto più spinoso e, cioè, sulla necessità della previsione di una soglia sotto il quale il prezzo della cessione non può scendere, la Cassazione ha ritenuto la non necessarietà di prevedere un floor, ossia un prezzo minimo, per la clausola in questione, alla luce del confronto tra la clausola di drag along e la clausola di roulette russa: secondo la Cassazione, infatti, nella prima vi sarebbe un socio di minoranza da tutelare in quanto trascinato (ecco, perché, si applicherebbe il principio dell’equa valorizzazione e la possibilità di prevedere un floor), mentre nella seconda i soci sarebbero in una posizione paritetica (non occorrendo particolari tutele); inoltre, mentre il socio di minoranza si troverebbe, nella clausola di drag along, in una situazione di soggezione, ciò non accadrebbe con la clausola di roulette, in quanto la decisione di vendere o acquistare spetta al socio oblato (e non a colui che aziona la clausola).
