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05 Feb 2026
News Terrin

Cessione delle quote in violazione della prelazione statutaria: effetti e rimedi

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Le clausole di prelazione societaria regolano l’ipotesi in cui un socio intenda cedere la propria partecipazione, prevedendo l’obbligo di offrirla in via prioritaria agli altri soci, generalmente in proporzione alle rispettive partecipazioni, affinché essi possano essere preferiti ai terzi a parità di condizioni.

La finalità di tali clausole è quella di contemperare l’interesse dei soci e della società alla conservazione dell’assetto proprietario già consolidato con l’interesse del socio uscente, garantendo la stabilità della compagine sociale senza comprimere il suo diritto a conseguire il valore economico della partecipazione ceduta.

Tuttavia, le clausole di prelazione, pur disciplinando una fattispecie di conservazione degli assetti societari simile a quella delle clausole di conservazione e di gradimento tipiche delle società di persone, devono comunque essere bilanciate con il diritto alla libera circolazione delle partecipazioni sociali. Dunque, se da un lato tali clausole permettono di assegnare una “preferenza” ai soci non uscenti nell’acquisto della partecipazione, dall’altro è necessario assicurare che le partecipazioni societarie siano liberamente trasferibili, in modo da assicurarne la circolazione e la libera entrata di nuovi soci all’interno della compagine sociale.

Ciò premesso, secondo l’ordinanza dello scorso 1° aprile 2025 del Tribunale di Bologna (R.G. n. 1201/2025), la violazione del diritto di prelazione non comporterebbe la nullità del trasferimento realizzatosi in spregio a tale patto, né produrrebbe il diritto del socio pretermesso di riscattare presso il cessionario la quota oggetto di trasferimento.

Secondo il Tribunale di Bologna, il principale effetto della violazione della clausola di prelazione consisterebbe nell’inefficacia della cessione, da cui deriverebbero le seguenti conseguenze:

  • possibilità per il socio pretermesso di ricorrere alla tutela risarcitoria, che viene concessa allo stesso “secondo le regole generali in materia di inadempimento delle obbligazioni”;
  • la facoltà per la società partecipata di negare all’acquirente l’iscrizione nel libro soci, “posto che l’osservanza del meccanismo della prelazione costituisce condizione per l’efficace acquisto della qualità di socio”.

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