Con ordinanza n. 28578 del 28.10.2025, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi del tema della prosecuzione dell’azione del creditore dopo la cancellazione della società e della responsabilità patrimoniale dell’ex socio.
Il caso nasce da un giudizio di revocatoria in cui, intervenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese a seguito dell’estinzione della società, l’appello veniva riassunto dal creditore insoddisfatto nei confronti dell’unico socio.
La Suprema Corte, richiamando l’assetto delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2025, n. 3625; e, in precedenza, Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072), ha ribadito che la cancellazione determina un fenomeno successorio che assicura la prosecuzione o la riassunzione del processo nei confronti dei soci, indipendentemente dalla percezione delle somme in base al bilancio finale di liquidazione; ciò non implica, tuttavia, un’automatica traslazione della responsabilità patrimoniale.
La Corte distingue quindi tra due piani:
- sul piano processuale, l’ex socio subentra nel giudizio per il solo fatto di essere tale, al fine di garantire la continuità del processo e il pieno esercizio del diritto di difesa del creditore insoddisfatto in ogni stato e grado.
La mancata percezione di somme da parte del socio non esclude, di per sé, l’interesse ad agire del creditore.
- sul piano patrimoniale, la responsabilità dell’ex socio verso il creditore sussiste solo nei limiti e nella misura in cui l’ex socio abbia effettivamente percepito somme o attribuzioni in natura risultanti dal bilancio finale di liquidazione.
Ciò integra (ai fini dell’interesse ad agire) una condizione dell’azione; ove il socio contesti tale circostanza, grava sul creditore l’onere di allegare e, se del caso, provare la qualità dell’ex socio e la percezione delle quote di liquidazione. La mancata contestazione dell’interesse alla prosecuzione del giudizio non equivale a riconoscere la propria responsabilità patrimoniale, né trasforma di per sé il socio di società di capitali in responsabile illimitato del debito sociale.

