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11 Dic 2025
News Terrin

Cancellazione della società e azione contro l’ex socio: la Cassazione chiarisce il perimetro dell’interesse ad agire e limiti di responsabilità

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Con ordinanza n. 30166 del 15 novembre 2025, la Corte di Cassazione, torna nuovamente sul tema della cancellazione della società dal registro delle imprese e dell’azione del creditore nei confronti dell’ex socio, alla luce dell’art. 2495 c.c. Come noto, tale norma prevede che, una volta cancellata la società dal registro delle imprese, l’ente si estingue e i creditori sociali rimasti insoddisfatti possano far valere i loro crediti nei confronti degli ex soci “fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”, nonché nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

La Suprema Corte, richiamandosi alle pronunce della Cassazione a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 7 marzo 2013, n. 6070; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2025, n. 3625), ha ribadito che la cancellazione della società determina un fenomeno successorio “sui generis”: l’obbligazione sociale non si estingue, ma si trasferisce ai soci, che subentrano nella posizione processuale della società estinta e ne rispondono nei limiti di quanto eventualmente riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. L’ordinanza precisa che l’eventuale percezione di somme ai sensi dell’art. 2495, comma 3, c.c. non costituisce condizione dell’azione, né incide sulla legittimazione passiva del socio, ma integra soltanto la misura massima dell’esposizione debitoria personale. L’interesse ad agire del creditore non è quindi escluso dalla mancata partecipazione del socio al riparto finale.

Sul piano delle spese processuali, la Cassazione afferma che l’ex socio che subentra alla società estinta nel giudizio di accertamento del credito è legittimamente condannato alle spese di lite in quanto parte soccombente, anche per le fasi anteriori alla cancellazione della società, senza che possa trovare applicazione il limite quantitativo previsto dall’art. 2495 c.c. per i debiti sociali. Per la Corte la formula “fino alla concorrenza delle somme riscosse” incide infatti sul profilo sostanziale della responsabilità verso i creditori, ma non condiziona il regolamento delle spese, che resta soggetto al criterio della soccombenza.

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