Il Disegno di Legge di bilancio per il 2026, recentemente bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato e trasmesso alla Presidenza della Repubblica per l’invio al Senato, introduce una modifica all’art. 51, comma 2, lettera c) del TUIR. La disposizione innalza da 8 a 10 euro la soglia di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente per i buoni pasto elettronici, mentre resta invariato, a 4 euro, il limite relativo ai buoni pasto cartacei. La norma conferma quindi la volontà del legislatore di favorire l’utilizzo dei supporti digitali, già agevolati rispetto ai titoli cartacei dalla precedente legge di bilancio 2020, che aveva elevato da 7 a 8 euro il tetto di esenzione per i buoni elettronici.
Nozione e disciplina dei buoni pasto
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) dell’Allegato II.17 al D.lgs. n. 36/2023, il buono pasto è il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuisce al titolare il diritto di ottenere un servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono. La definizione riprende la disciplina già contenuta nel D.M. 7 giugno 2017 e trova riscontro anche ai fini fiscali, come chiarito dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 118/2006. La soglia di esenzione deve essere verificata in base al valore nominale del buono, indipendentemente dal numero di titoli utilizzati, come precisato nel principio di diritto n. 6 del 12 febbraio 2019 dell’Agenzia delle Entrate.
Regime fiscale e limiti di esenzione
Resta ferma la regola generale per cui le prestazioni sostitutive di mensa sono escluse dal reddito di lavoro dipendente entro determinati limiti giornalieri: 4 euro per i buoni cartacei e, appunto dal 2026, 10 euro per i buoni elettronici. L’importo eccedente tali soglie concorre integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente e non può essere assorbito dalla soglia di esenzione prevista per i fringe benefit dall’art. 51, comma 3, TUIR (pari a 258,23 euro, elevata a 1.000/2.000 euro per i dipendenti con figli a carico per il triennio 2025-2027). Ciò è stato ribadito anche dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 26/2010 e dalla Circolare n. 28/2016, par. 2.5.2.
Decorrenza
Non essendo prevista una data specifica di entrata in vigore, la nuova soglia di 10 euro per i buoni pasto elettronici si applicherà dal 1° gennaio 2026, in concomitanza con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2026.
Fattispecie escluse dalle modifiche
Restano invariate le indennità sostitutive di vitto per addetti ai cantieri edili, ad altre strutture temporanee o ubicate in zone prive di servizi di ristorazione, esenti fino a 5,29 euro giornalieri e la disciplina delle somministrazioni di vitto organizzate dal datore di lavoro (mense interne o gestite da terzi), già escluse dal reddito di lavoro dipendente.

