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15 Gen 2026
News Terrin

Assemblee societarie: doppio regime nel 2026

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Ai sensi dell’art. 106 D.L. 18/2020, le assemblee societarie possono essere svolte anche o solo mediante strumenti di telecomunicazione (per le società non quotate) o tramite “rappresentante designato” qualora venga imposto ai soci di non intervenire e questi intendano però esprimere il proprio voto (per le società quotate).

Con il D.L. Milleproroghe 2025, tale regime è stato prorogato fino al 30 settembre 2026, decorso il quale si tornerà alla disciplina codicistica.

Sul punto, fondamentale è stata la Massima n. 216 del 15 dicembre 2025 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, la quale ha realizzato una ricognizione sistematica delle regole codicistiche che si applicheranno alla scadenza della proroga e così sintetizzate:

  • Partecipazione in videoconferenza: per le p.A. si applica l’art. 2370 co. 4, in forza del quale la partecipazione “a distanza” dei soci è ammessa solo se lo statuo lo consente (in mancanza, l’obbligo di presenza fisica riguarda esclusivamente i soci, non gli amministratori e i componenti dell’organo di controllo); per le S.r.l., invece, vi è una maggiore flessibilità essendo la partecipazione da remoto possibile anche senza una clausola statutaria, purché non vi sia un divieto espresso.
  • Assemblea totalitaria: opera la regola dell’acquiescenza. Invero, quando è rappresentato l’intero capitale e partecipano gli organi richiesti, l’assemblea può svolgersi esclusivamente da remoto, anche in assenza di clausola statutaria.
  • Assemblea convocata in luogo fisico: ove l’assemblea sia convocata indicando un luogo fisico, è necessario e sufficiente che nel luogo di convocazione sia presente il soggetto verbalizzante, ossia il segretario o il notaio. Tutti gli altri partecipanti, compreso il presidente, possono intervenire da remoto, se ne ricorrono i presupposti.
  • Assemblea “solo virtuale”: qualora l’avviso di convocazione non indichi il luogo fisico, secondo il Consiglio notarile milanese, è legittima l’imposizione dell’uso esclusivo dei mezzi di telecomunicazione.

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