La disciplina delle ritenute alla fonte sui flussi transfrontalieri di interessi e royalties continua a rappresentare uno dei terreni più delicati del diritto tributario internazionale, in particolare nei rapporti infragruppo. L’interazione tra normativa interna, diritto dell’Unione europea e Convenzioni contro le doppie imposizioni pone il tema centrale della qualificazione del beneficiario effettivo (beneficial owner) e delle condizioni per l’accesso ai regimi di esenzione o di riduzione dell’imposizione alla fonte.
In ambito domestico, l’esenzione prevista dall’art. 26-quater del DPR 600/1973 – oggi confluita nell’art. 53 del D.lgs. 33/2025 – recepisce la Direttiva 2003/49/CE (Interest & Royalties Directive), subordinando il beneficio a requisiti stringenti, tra cui il possesso di una partecipazione diretta qualificata nel soggetto erogante.
L’orientamento restrittivo della giurisprudenza di legittimità e le critiche dottrinali
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, in un filone ormai consolidato, ha escluso la possibilità di applicare un approccio “look through” ai fini dell’esenzione prevista dalla disciplina interna di recepimento della Direttiva. Secondo la Suprema Corte, la natura agevolativa della norma imporrebbe un’interpretazione strettamente letterale, incompatibile con il riconoscimento del beneficio in presenza di strutture partecipative indirette, anche laddove il beneficiario effettivo finale sia un soggetto UE qualificato. Tale orientamento è stato ribadito in diverse pronunce recenti, nelle quali si è affermato che il requisito della partecipazione diretta non può essere aggirato valorizzando la sostanza economica del gruppo, pena un’indebita estensione dell’ambito applicativo della norma agevolativa.
Questa impostazione è stata oggetto di diffuse critiche in dottrina, soprattutto perché ritenuta eccessivamente formalistica e scarsamente aderente alla realtà dei gruppi multinazionali, nei quali le strutture “a raggiera” sono l’eccezione e non la regola. In particolare, si è evidenziato come tale lettura rischi di svuotare di contenuto le aperture operate dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nelle note “sentenze danesi” (C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16 del 26 febbraio 2019), ove è stato chiarito che l’assenza di beneficial ownership in capo al percettore immediato non esclude automaticamente l’applicazione dell’esenzione, qualora il reddito sia imputabile a un soggetto UE che possieda sostanzialmente i requisiti richiesti dalla Direttiva.
I primi segnali di apertura della Cassazione
In tale contesto si inserisce un recente arresto della Suprema Corte che, richiamando espressamente la giurisprudenza unionale, ha accolto la tesi del contribuente in ordine alla possibilità di valorizzare un approccio look through, rinviando la causa al giudice di merito per un nuovo esame della fattispecie concreta. Pur non potendosi ancora parlare di un mutamento di orientamento consolidato, tale pronuncia rappresenta un segnale di possibile evoluzione interpretativa, che merita un attento monitoraggio nei prossimi sviluppi giurisprudenziali.
La persistente rilevanza del look through in ambito convenzionale
Al di là della disciplina di derivazione unionale, l’approccio look through conserva, tuttavia, una piena operatività in ambito convenzionale. Gli artt. 11 e 12 del Modello OCSE subordinano infatti l’accesso ai benefici convenzionali unicamente alla condizione che il percettore del reddito ne sia il beneficiario effettivo, senza richiedere alcuna partecipazione diretta nel soggetto pagatore. Ne consegue che, laddove sia dimostrabile che la società intermedia (c.d. conduit) abbia riversato gli importi a un soggetto estero che soddisfi i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità – substantive business activity test, dominion test e business purpose test – risulta legittima l’applicazione dell’aliquota convenzionale ridotta in luogo della ritenuta ordinaria.
La compatibilità dell’approccio look through con la disciplina convenzionale trova riscontro anche nella prassi dell’Amministrazione finanziaria, nonché in recenti decisioni della Cassazione che hanno riconosciuto la legittimità della riduzione della ritenuta sulla base del Trattato applicabile, pur in assenza dei presupposti per l’esenzione domestica. In tali casi, la Suprema Corte ha valorizzato la corretta individuazione del beneficiario effettivo finale, riconducendo l’imposizione alla ratio delle Convenzioni contro le doppie imposizioni e alla necessità di evitare fenomeni di doppia tassazione giuridica.

