Con ordinanza n. 22649 del 5 agosto 2025, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della garanzia per vizi e difformità dell’opera appaltata ex art. 1667 c.c., precisando il rapporto tra consegna e accettazione dell’opera e il termine di decorrenza della prescrizione biennale in presenza di vizi occulti.
Il caso riguardava l’affidamento dei lavori di posa in opera delle lastre di copertura di un immobile destinato allo stoccaggio di foraggi e cereali. Ultimata e consegnata l’opera, si verificava il distacco di alcune lastre che veniva denunciato all’impresa appaltatrice la quale qualificava i difetti come meri vizi estetici ed eccepiva l’intervenuta decadenza e prescrizione della garanzia ai sensi dell’art. 1667 c.c. Il Tribunale respingeva la domanda risarcitoria avanzata dal committente e la Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo decorso il termine biennale dalla data di ultimazione dei lavori (ovvero dalla consegna dei materiali), senza distinguere tra vizi palesi e vizi occulti.
La Suprema Corte cassa la sentenza e ribadisce, in continuità con il proprio orientamento, che la consegna dell’opera costituisce un atto meramente materiale di messa a disposizione del bene, e l’accettazione, anche presunta ai sensi dell’art. 1665 c.c., è un atto giuridico che presuppone il gradimento dell’opera e la convinzione dell’esatto adempimento dell’appaltatore. Ne deriva che la consegna e l’accettazione possono liberare l’appaltatore dalla responsabilità solo per i vizi palesi e riconoscibili con l’ordinaria diligenza in sede di verifica o collaudo; i vizi occulti, o non immediatamente rilevabili, restano invece coperti dalla garanzia, fermo l’onere di denuncia e il rispetto dei termini di legge.
La Corte afferma quindi che il termine di due anni di cui all’art. 1667, comma 3, c.c. non può decorrere da una data in cui il diritto non è concretamente esercitabile. Se il vizio non era riconoscibile alla consegna, la prescrizione non decorre automaticamente da tale momento, ma dalla “scoperta” del vizio, intesa come acquisizione da parte del committente non solo della conoscenza del difetto, ma anche della sua riconducibilità alla “imperfetta esecuzione dell’appalto mediante le necessarie indagini tecniche”.

