Il tema della qualificazione dei contratti di appalto di servizi assume particolare rilievo non solo sul piano giuslavoristico, ma anche sotto il profilo fiscale. In numerose filiere produttive, le imprese ricorrono all’outsourcing per attività di supporto – logistica, movimentazione merci, gestione magazzini, pulizie industriali – stipulando contratti che, in apparenza, si configurano come appalti, ma che in realtà celano forme di somministrazione illecita di manodopera.
Le verifiche dell’Agenzia delle Entrate, sempre più frequenti negli ultimi anni, hanno evidenziato la necessità di chiarire gli effetti IVA di tali operazioni, in particolare con riferimento al diritto di detrazione e alla possibilità di rimborso dell’imposta versata indebitamente.
Le verifiche dell’Agenzia delle Entrate
Nell’ambito dei controlli, l’Amministrazione finanziaria può riqualificare contratti qualificati come appalti di servizi in contratti di somministrazione di lavoro. Tale riqualificazione ha conseguenze rilevanti:
- esclusione della detrazione IVA sulle prestazioni oggetto del contratto;
- recupero dell’imposta esposta in fattura e non dovuta;
- possibile contestazione di condotte elusive o fraudolente.
La risoluzione n. 50/E del 7 ottobre 2025
Il recente intervento dell’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 50/E del 3 ottobre 2025 (ripubblicata il 7 ottobre 2025 per correzioni) ha fornito importanti chiarimenti in materia di restituzione dell’IVA ai sensi dell’articolo 30-ter del D.P.R. 633/1972. In particolare:
- il rimborso dell’IVA indebitamente addebitata può essere richiesto solo se non sussiste un contesto fraudolento;
- la semplice riqualificazione del contratto da appalto a somministrazione di lavoro non comporta automaticamente la presunzione di frode fiscale;
- se, però, la riqualificazione avviene nell’ambito di una frode accertata, l’amministrazione nega la restituzione dell’imposta.
È rilevante sottolineare che la versione iniziale della risoluzione non conteneva l’inciso “in un contesto di frode”, aggiunto solo nella ripubblicazione del 7 ottobre 2025, a dimostrazione della volontà dell’Agenzia di delimitare l’ambito di applicazione della preclusione al rimborso.
Un precedente di prassi
Un orientamento analogo era già emerso con la risposta ad interpello n. 66/2024, relativa a servizi di logistica e facchinaggio forniti da una cooperativa. Anche in quel caso l’operazione era stata riqualificata come somministrazione di lavoro. Tuttavia, la richiesta di rimborso IVA fu respinta per ragioni procedurali, essendo stato ritenuto il committente non legittimato a presentarla. La sostanza interpretativa appare comunque coerente con la linea seguita nella risoluzione n. 50/E/2025.

