Con l’ordinanza n. 2777, depositata l’8 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha ritenuto indeducibili i canoni di locazione corrisposti a una società immobiliare del medesimo gruppo, aderente allo stesso consolidato fiscale nazionale ex art. 117 TUIR, in presenza di una operazione connotata da antieconomicità. La particolarità del caso risiedeva nel fatto che il canone era effettivamente versato e la società locatrice lo aveva dichiarato come imponibile; inoltre, il giudice di secondo grado aveva ritenuto l’operazione “neutra” per la locataria, poiché, nel contesto del consolidato, la perdita della locatrice si sarebbe comunque compensata con gli utili della consolidante, escludendo così un interesse allo “spostamento” di reddito. La Cassazione ha, invece, negato che tali argomentazioni bastino a sterilizzare la rilevanza dell’antieconomicità e del parametro del valore normale.
Quadro probatorio: presunzioni semplici e limiti del solo OMI
La Corte ricorda anzitutto che è stata eliminata la presunzione legale relativa (art. 35, comma 3, DL 223/2006) di corrispondenza del corrispettivo al valore normale; pertanto l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta anche tramite presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. In coerenza con tale impostazione, il maggior reddito non può fondarsi solo sullo scostamento tra corrispettivo e quotazioni OMI, occorrono infatti ulteriori elementi indiziari, dato che gli indici OMI hanno valenza meramente orientativa e di larga massima (cfr. Cass. 11 maggio 2018, n. 11439). Nel caso esaminato, l’Ufficio ha affiancato al confronto con l’OMI la contestazione di antieconomicità dell’operazione in capo alla locataria e il raffronto dei prezzi di locazione-conduzione con valori “al metro quadro” nella medesima zona secondo la Camera di Commercio territorialmente competente.
Consolidato fiscale e “neutralità”: continuità con Cass. 10420/2023
Un passaggio rilevante dell’ordinanza in commento concerne i rapporti infragruppo all’interno del consolidato; la Cassazione ritiene non dirimente la motivazione del giudice di secondo grado, secondo cui l’operazione sarebbe stata “del tutto neutra” per la locataria, in ragione della compensazione, nel triennio considerato, tra perdita della locatrice e utili della consolidante, con conseguente esclusione di un interesse a “spostare reddito”.
A tale impostazione la Cassazione oppone un richiamo di continuità alla sentenza Cass. 19 aprile 2023, n. 10420, secondo cui, in tema di accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973, lo scostamento dal valore normale – art. 9 TUIR – del canone d’affitto può assumere rilievo come parametro meramente indiziario di una antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione, tale da giustificare l’accertamento con conseguente onere della prova contraria a carico del contribuente. La Corte precisa, inoltre, che ciò non comporta né violazione del criterio di neutralità, né contrasto con la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 2, D.lgs. 147/2015, la quale mira ad escludere l’applicazione dell’art. 110 TUIR al “transfer pricing” interno, senza limitare la portata logico-giuridica dell’art. 9 TUIR.
Ne deriva che, in continuità con l’impianto richiamato dalla medesima Corte, anche tra soggetti rientranti nel consolidato nazionale lo scostamento dal valore normale può integrare un indice di antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione, idoneo a sostenere l’accertamento e a trasferire sul contribuente l’onere della prova contraria.

