Il trattamento fiscale delle cripto-attività in Italia continua a sollevare incertezze, soprattutto per quanto riguarda le aliquote da applicare nel 2023 e 2024. L’art. 1, co. 23 della Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha stabilito che l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi ex articolo 5 del D.lgs. 461/1997 è pari al 26%. Tuttavia, questa norma lascia aperte diverse interpretazioni per il passato.
Un passato confuso
Fino al 2024, il quadro normativo presentava una serie di ambiguità. La Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha incluso, tramite l’introduzione della lettera c-sexies) all’art. 67 co. 1 del TUIR, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cessione o detenzione di cripto-attività tra i redditi diversi, aggiornando l’art. 5 del D.lgs. 461/97 per includere tale riferimento. Quest’ultimo articolo prevede un’imposta sostitutiva con aliquota del 12,50% per i redditi da c) a c-sexies) dell’art. 67 del TUIR. I successivi aumenti delle aliquote dell’imposta sostitutiva, pari al 20% (DL 138/2011) e al 26% (DL 66/2014), si applicano solo ai redditi da c-bis) a c-quinquies), senza però aggiornare l’art. 5 per includere la c-sexies), lasciando in vigore l’aliquota del 12,50% per le cripto-attività. Questa formulazione ha generato incertezza, poiché l’Agenzia delle Entrate sostiene l’applicabilità del 26%, ma il testo normativo lascia formalmente in vigore il 12,50%, creando un conflitto interpretativo.
Aliquota del 26% dal 2025
Con la Legge di bilancio 2025, si chiarisce che dal 2025 l’aliquota per i redditi da cripto-attività sarà al 26%, equiparandola agli altri redditi diversi e, a meno di eventuali proroghe introdotte in sede di conversione del DL 202/2024, l’aumento dell’aliquota al 33%, avverrà al 2026. Resta però irrisolto il dilemma sull’applicabilità dell’aliquota per il 2023 e il 2024.
La questione della retroattività
Secondo il Dossier del Servizio Studi della Camera e del Senato, la norma introdotta dovrebbe essere qualificata come “norma di interpretazione autentica” per chiarire l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze, incluse quelle relative alle cripto-attività. Tuttavia, essa non soddisfa i requisiti previsti dalla L. 212/2000, poiché manca di eccezionalità e di una chiara qualificazione formale. Non contenendo espressioni interpretative esplicite come “è da intendersi” o “si interpreta”, si può dedurre che l’introduzione della norma non possa avere efficacia retroattiva e, pertanto, dovrebbe valere solo per il futuro. Sostenendo tale interpretazione, i contribuenti che ritengono applicabile l’aliquota del 12,50% per il 2023 e il 2024, in contrasto con la presa di posizione dell’Agenzia, potrebbero avviare contenziosi per ottenere il rimborso delle maggiori imposte pagate.