L’addizionale regionale alle accise sul gas naturale è un’imposta che incide sui consumi di gas, inclusi quelli industriali, e che viene versata dalle imprese attraverso l’addebito in fattura da parte dei fornitori.
Secondo la Direttiva 2008/118/CE, gli Stati membri possono introdurre ulteriori imposte indirette sui prodotti già sottoposti ad accisa, ma solo se perseguono finalità specifiche.
La Corte di Giustizia UE ha più volte chiarito che tali finalità non possono essere generiche esigenze di bilancio: devono riguardare obiettivi concreti, come la tutela dell’ambiente, della salute pubblica o della coesione sociale, e deve esistere un legame diretto tra il gettito dell’imposta e lo scopo perseguito.
Come già rilevato in alcune pronunce di merito, l’addizionale regionale alle accise sul gas naturale non sembra rispettare questo criterio, poiché il gettito non ha una destinazione specifica ma serve soltanto a garantire autonomia finanziaria alle Regioni.
Una struttura impositiva di questo tipo è già stata giudicata incompatibile con il diritto europeo nel caso delle addizionali provinciali sull’energia elettrica, dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 43/2025.
In tale contesto, la Corte d’Appello di Milano, con ordinanza del 31 ottobre 2025, ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano l’addizionale regionale sul gas naturale.
Il giudice ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata, ipotizzando un contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, che ammette imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa solo se hanno finalità specifica.
Secondo la Corte meneghina, la disciplina in materia di addizionale gas è del tutto sovrapponibile a quella dell’addizionale elettrica già dichiarata incostituzionale, e le relative considerazioni giurisprudenziali sono quindi pienamente applicabili anche in questo ambito.
Se la Corte Costituzionale dovesse accogliere la questione, la decisione avrebbe effetto retroattivo (ex tunc): verrebbe meno la legittimità del prelievo sin dall’origine, fatti salvi i rapporti ormai esauriti per decorso del termine di prescrizione decennale.
In pratica, le imprese potrebbero richiedere il rimborso delle somme corrisposte a titolo di addizionale regionale negli ultimi dieci anni, promuovendo azioni nei confronti dei fornitori.
L’ordinanza della Corte d’Appello di Milano segna dunque un passaggio decisivo nel percorso verso l’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’addizionale regionale alle accise sul gas naturale.
Se la Consulta dovesse confermare tale impostazione, si aprirebbe per le imprese la possibilità concreta di recuperare le somme versate indebitamente negli ultimi dieci anni, consolidando al contempo un principio di coerenza tra fiscalità interna e diritto unionale in materia di accise.

