Scade domani, 10 aprile 2026, il termine per richiedere l’accreditamento al riparto del 5 per mille da parte degli enti che intendono beneficiare del contributo nell’esercizio in corso. L’adempimento dovrà essere effettuato tramite il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) per gli enti del Terzo settore interessati, che è divenuto il canale ordinario per l’accesso al beneficio, mentre resta centrale il rispetto delle scadenze previste anche per la pubblicazione degli elenchi e per gli eventuali interventi correttivi.
Che cos’è il 5 per mille
Il 5 per mille è la quota dell’Irpef che il contribuente può destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, a sostegno di enti che operano in ambiti di interesse sociale. La scelta non comporta alcun aggravio d’imposta per il contribuente, ma incide esclusivamente sulla destinazione di una parte del tributo dovute. L’opzione viene esercitata mediante firma nell’apposito riquadro della dichiarazione e indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario. In assenza dell’indicazione nominativa, le somme vengono comunque ripartite secondo i criteri previsti dalla disciplina di settore.
I soggetti interessati
Il beneficio riguarda una pluralità di categorie espressamente individuate dalla disciplina di riferimento. Rientrano tra queste gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria, nonché gli enti della ricerca scientifica, gli enti della ricerca sanitaria, i comuni per le attività sociali svolte nel territorio di residenza del contribuente e le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni e affiliate a un ente di promozione sportiva.
La procedura attraverso il RUNTS
Per gli enti del Terzo settore, la richiesta di accreditamento deve essere presentata attraverso la piattaforma del RUNTS. La procedura richiede l’accesso al portale, la compilazione della domanda, il caricamento della distinta di riepilogo e il successivo invio della pratica con firma digitale; l’istanza può essere trasmessa anche in sede di iscrizione al registro, purché il procedimento venga completato entro il termine stabilito del 10 aprile. È inoltre prevista la possibilità di richiedere la correzione di eventuali errori entro il 30 aprile, prima della pubblicazione dell’elenco definitivo degli enti ammessi, così da sanare inesattezze formali o materiali che potrebbero incidere sulla corretta inclusione dell’ente nel riparto.
Gli obblighi successivi all’ammissione
L’accesso al contributo comporta, per gli enti beneficiari, specifici obblighi di rendicontazione. Le somme ricevute a titolo di 5 per mille non possono essere impiegate liberamente, ma devono essere impiegate per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e la loro destinazione deve essere documentata con apposito rendiconto, da redigere entro dodici mesi dall’incasso. Alla rendicontazione deve accompagnarsi una relazione illustrativa al RUNTS, idonea a rappresentare in modo chiaro l’utilizzo delle risorse percepite. La documentazione giustificativa deve essere conservata per dieci anni. Per gli enti che percepiscono importi superiori a 20.000 euro, sussiste inoltre l’obbligo di trasmettere il rendiconto e la relazione all’amministrazione competente entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la loro redazione.
Sale il tetto complessivo: più risorse per il non profit
Uno degli elementi di maggiore interesse è rappresentato dall’innalzamento del limite complessivo delle risorse destinate al 5 per mille, che viene portato a 610 milioni di euro. Si tratta di un incremento significativo, destinato ad ampliare la capienza del sistema e a ridurre la compressione degli importi concretamente attribuibili agli enti beneficiari. L’aumento del plafond risponde all’esigenza di adeguare lo stanziamento all’andamento delle scelte espresse dai contribuenti, che negli ultimi anni hanno confermato la forte rilevanza dello strumento.

