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25 Giu 2026
News Terrin

Tax credit 4.0 : scade il 30 giugno il termine lungo per gli investimenti prenotati nel 2025

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Il prossimo 30 giugno 2026 rappresenta il termine ultimo per effettuare gli investimenti in beni materiali strumentali 4.0 “prenotati” entro il 31 dicembre 2025, ai fini della fruizione del relativo credito d’imposta. La disciplina riguarda gli investimenti in beni materiali nuovi indicati nell’Allegato A alla L. 232/2016, per i quali l’art. 1, comma 446, della L. 207/2024 ha previsto la possibilità di accedere al credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 1057-bis, della L. 178/2020 anche per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il termine lungo del 30 giugno 2026.

Condizioni per la prenotazione dell’agevolazione

Per beneficiare di tale estensione temporale, è necessario che, entro il 31 dicembre 2025, il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La procedura è stata disciplinata dal DM 15 maggio 2025, come modificato dal DM 16 giugno 2025, che ha approvato i modelli di comunicazione e definito le modalità di accesso all’agevolazione. In particolare, è prevista la presentazione di una comunicazione preventiva, rilevante ai fini della prenotazione delle risorse, di una successiva comunicazione preventiva con acconto, da trasmettere entro trenta giorni dalla prima, e infine della comunicazione di completamento degli investimenti. In tale contesto, è stato comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili per il credito d’imposta 4.0, ferma restando la possibilità di trasmettere le comunicazioni preventive. In caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE provvede a darne comunicazione alle imprese secondo l’ordine cronologico di invio delle domande.

Termine lungo: comunicazione di completamento entro il 31 luglio 2026

Per gli investimenti prenotati nel 2025, rispetto ai quali siano state presentate nei termini le comunicazioni richieste e sia intervenuto il via libera da parte del GSE, il completamento entro il 30 giugno 2026 costituisce quindi condizione essenziale per la fruizione dell’agevolazione. In mancanza, non sarà possibile beneficiare del credito d’imposta. Ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento, occorre fare riferimento alle regole generali di competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR. Per gli investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026, la comunicazione di completamento dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2026, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del DM 15 maggio 2025. Il mancato invio delle comunicazioni nei termini e con le modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura necessaria per la fruizione del credito d’imposta.

Utilizzo del credito d’imposta

Quanto all’utilizzo del credito, secondo quanto chiarito dall’Agenzia nelle FAQ del 29 gennaio 2026, qualora l’investimento sia completato entro il 30 giugno 2026, e ferma restando la sussistenza dei requisiti dell’interconnessione e della perizia, la prima quota può essere fruita già nel 2026, mentre la seconda e la terza quota potranno essere utilizzate rispettivamente a partire dal 2027 e dal 2028. Resta ferma la possibilità di utilizzare la quota annuale anche negli anni successivi a quello a partire dal quale la stessa risulta fruibile. Nel modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “7077”, indicando come anno di riferimento l’anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE. Pertanto, per gli investimenti completati nel 2026, dovrà essere indicato l’anno 2026 anche in sede di utilizzo delle quote di credito negli anni successivi.

Indicazione nel modello REDDITI 2026

Un ulteriore profilo riguarda la compilazione del modello REDDITI 2026. Le istruzioni relative al quadro RU, con riferimento al codice credito “2L”, richiedono infatti l’indicazione anche degli investimenti soltanto prenotati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione, ma effettuati successivamente entro il termine lungo del 30 giugno 2026. A tal fine, oltre al rigo RU5, colonna 2, nel quale va indicato il credito maturato, deve essere compilato anche il rigo RU140, denominato “Investimenti beni strumentali (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”.

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