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10 Giu 2026
News Terrin

Royalties e valore doganale: la Cassazione amplia il perimetro del controllo rilevante

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Con l’ordinanza n. 18189/2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul trattamento doganale delle royalties, affrontando il tema della loro inclusione nel valore in dogana delle merci importate quando il licenziante eserciti poteri di intervento sull’attività del produttore estero. La questione assume rilievo alla luce dell’art. 71, par. 1, lett. c), del Regolamento UE n. 952/2013, Codice doganale dell’Unione, secondo cui il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate deve essere integrato dai corrispettivi e dai diritti di licenza qualora questi non siano già compresi nel prezzo, si riferiscano alle merci oggetto di valutazione e costituiscano una condizione della vendita.

L’inclusione delle royalties non è automatica

L’assoggettamento delle royalties a dazi doganali non discende in via automatica dalla mera esistenza di un contratto di licenza. La valutazione richiede un esame complessivo dei rapporti negoziali intercorrenti tra licenziante, importatore e produttore estero, con particolare attenzione al collegamento tra contratto di licenza e contratto di compravendita internazionale. In tale prospettiva, l’art. 136, par. 4, del Regolamento di esecuzione UE n. 2447/2015 individua alcune ipotesi nelle quali il pagamento dei diritti di licenza può assumere rilievo quale condizione di vendita. Ciò accade, in particolare, quando il venditore o un soggetto a esso collegato richieda il pagamento all’acquirente, quando il pagamento sia effettuato per adempiere un obbligo del venditore, oppure quando le merci non possano essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza il versamento delle royalties al licenziante.

Il criterio dell’interdipendenza tra licenza e vendita

La disciplina unionale valorizza anche il criterio dell’interdipendenza tra licenza e vendita internazionale. Ne deriva che l’inclusione delle royalties nel valore doganale può essere prospettata anche in assenza di un collegamento diretto tra venditore estero e licenziante, qualora il pagamento dei diritti di licenza sia necessario affinché la vendita abbia luogo. In altri termini, il profilo centrale non è soltanto l’esistenza di un rapporto tra licenziante e venditore, ma la verifica concreta della funzione assunta dal pagamento delle royalties nell’ambito dell’operazione commerciale complessiva.

La posizione della Cassazione

Nel caso esaminato, i giudici di legittimità hanno attribuito rilievo alla facoltà del licenziante di incidere sull’attività del produttore estero, sia attraverso l’individuazione dei soggetti presso i quali effettuare gli acquisti, sia mediante la definizione di criteri produttivi finalizzati a garantire uniformità ai prodotti contrassegnati dal marchio. Secondo la Suprema Corte, tali prerogative non si esaurirebbero in un ordinario controllo qualitativo sul prodotto, ma integrerebbero una forma di controllo sull’attività produttiva. Da questa qualificazione discenderebbe la rilevanza delle royalties ai fini della determinazione del valore doganale delle merci importate.

Il confine tra controllo di qualità e controllo sulla produzione

L’impostazione appare particolarmente significativa perché incide sul confine, tradizionalmente delicato, tra controllo di qualità e controllo sulla produzione. Nei contratti di licenza è fisiologico che il titolare del marchio conservi poteri di verifica e approvazione volti a preservare l’immagine, la reputazione e l’uniformità dei prodotti commercializzati con il segno distintivo. Tali poteri, di per sé, non dovrebbero necessariamente tradursi in un controllo sul produttore estero rilevante ai fini doganali. Il controllo sugli standard qualitativi, l’approvazione dei campioni e la previsione di specifiche tecniche di produzione sono elementi frequenti nei rapporti di licenza e sono spesso diretti esclusivamente alla tutela del marchio.

I possibili effetti dell’orientamento

L’orientamento espresso dall’ordinanza rischia di ampliare sensibilmente l’area delle royalties da includere nel valore in dogana, attribuendo portata decisiva a clausole contrattuali largamente diffuse nella prassi commerciale. Se tale lettura dovesse consolidarsi, il rischio sarebbe quello di assimilare il controllo di qualità a un controllo sulla produzione, con conseguente attrazione generalizzata delle royalties nella base imponibile doganale. Una simile conclusione si porrebbe in tensione con l’impostazione secondo cui i diritti di licenza non devono essere automaticamente inclusi nel valore doganale, ma solo all’esito di una verifica concreta dei rapporti contrattuali e della loro effettiva incidenza sulla vendita delle merci importate.

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