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31 Gen 2024
News Terrin

Riserve in sospensione d’imposta derivanti da rivalutazioni di diverse categorie di beni: il trattamento in caso di scissione effettuata durante il periodo di sorveglianza

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Con la risposta n. 17/2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i criteri da adottare in sede di scissione per il trattamento di una riserva in sospensione d’imposta derivante dalla rivalutazione di due differenti categorie di beni, l’una destinata alla scissa e l’altra alla beneficiaria.

Nel caso di specie, la società istante ha chiesto chiarimenti in merito alle modalità di ricostituzione post operazione di tale riserva in sospensione d’imposta, parzialmente affrancata, originata da una rivalutazione ex art. 110 del D.L. 104/2020 di terreni e fabbricati nonché di impianti e macchinari.

L’Agenzia ha dichiarato che l’affrancamento parziale del saldo attivo va attribuito proporzionalmente, in base al maggior valore dei singoli beni rivalutati. Per quanto riguarda, invece, la corretta modalità di ricostituzione della riserva in sospensione d’imposta, essa andrà ricostituita in relazione ai beni rivalutati, rispettivamente attribuiti alla beneficiaria e rimasti nella scissa.

Dunque, l’importo della riserva in sospensione d’imposta in capo alla beneficiaria sarà pari all’ammontare dell’originario saldo attivo di rivalutazione “idealmente” attribuibile agli asset trasferiti con l’operazione di scissione, al netto della relativa quota affrancata, ripartita in modo proporzionale in base al maggior valore rivalutato dei singoli beni oggetto della rivalutazione medesima.

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