NEWS
15 Feb 2024
News Terrin

Proroga dell’esenzione IRPEF per i redditi fondiari: introduzione di tre scaglioni reddituali

CONDIVIDI

Fino all’anno 2023, venivano esclusi dalla base imponibile per il calcolo dell’IRPEF i redditi fondiari relativi al possesso di terreni (redditi fondiari e agrario), di cui all’art. 25 del DPR 917/1986 (TUIR), dichiarati dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAS) iscritti nella previdenza agricola. La suddetta esenzione non è stata inserita come proroga all’interno della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) e nemmeno da altre norme o disposizioni.

Tuttavia, in sede di conversione del DL 215/2023 – il c.d. decreto Milleproroghe -, è stato recentemente disposto un emendamento che prevede l’estensione fino al 2025, seppure con limitazioni, dell’esenzione IRPEF in riferimento ai redditi fondiari in commento.

Ad ogni modo, per gli anni 2024 e 2025, salvo future disposizioni derogatorie, i redditi dominicali e quelli agrari, in possesso dai CD e IAP, diversi dalle società che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 1 c. 1093 della L. 296/2006, concorrono alla formazione del reddito complessivo con le seguenti limitazioni:

  • fino a 10.000 euro, i suddetti redditi hanno diritto all’esenzione totale dall’IRPEF;
  • da 10.001 a 15.000 euro, è prevista un’esenzione parziale in misura pari al 50%;
  • oltre i 15.000 euro, non è previsto nessun tipo di esenzione; pertanto, concorrono interamente alla formazione del reddito complessivo.

Nella determinazione dei predetti redditi si ritengono valide le riduzioni stabilite dall’art. a c. 512 della L. 228/2012, per le quali non si applica la rivalutazione del 30% al reddito risultate in Catasto. Rimangono invece in forza, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari, rispettivamente dell’80% e del 70%, ex art. c.50 della L. 662/96.

Nell’emendamento in questione si precisa che l’esenzione viene esclusa per le società agricole, di cui all’art. 2 del D.lgs. 99/2004, che hanno optato per la determinazione dei redditi su base catastale. Si ricorda pertanto, che il reddito delle suddette società viene quantificato come reddito di impresa, motivo per il quale non possono beneficiare dell’agevolazione in commento

CONDIVIDI