Il DM 7 maggio 2026, recante le disposizioni attuative del nuovo iper-ammortamento di cui all’art. 1, commi 427-436, della L. 199/2025, disciplina alcuni profili applicativi dell’agevolazione. In particolare, gli artt. 6 e 7 del decreto definiscono la documentazione tecnica e contabile che le imprese devono predisporre e conservare per poter fruire dell’agevolazione.
Perizia tecnica asseverata sempre necessaria
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda l’obbligo di acquisire una perizia tecnica asseverata, corredata da analisi tecnica. Tale documentazione deve comprovare le caratteristiche dei beni agevolabili e il rispetto dei requisiti richiesti dalla disciplina. La perizia deve attestare, per i beni materiali e immateriali 4.0, la riconducibilità agli elenchi di cui agli Allegati IV e V alla L. 199/2025, nonché l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, la perizia deve inoltre verificare la sussistenza delle specifiche caratteristiche previste dall’art. 8 del DM 7 maggio 2026.
A tal proposito, non è prevista alcuna soglia di valore al di sotto della quale l’impresa possa sostituire la perizia con una dichiarazione del legale rappresentante. Ne consegue che, a differenza delle precedenti agevolazioni – dove era ammessa, per il credito 4.0, un’autodichiarazione per i beni di costo inferiore a 300.000 euro e, per i precedenti iper-ammortamenti, la soglia era fissata a 500.000 euro – per il nuovo iper-ammortamento, la perizia tecnica asseverata è richiesta indipendentemente dall’importo dell’investimento.
Soggetti abilitati al rilascio della perizia
La perizia tecnica asseverata deve essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali. In alternativa, la verifica può risultare da un’attestazione, corredata da analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato. I soggetti incaricati devono essere dotati di idonea copertura assicurativa e per il settore agricolo, limitatamente ai beni 4.0, la perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
Certificazione contabile delle spese
Accanto alla documentazione tecnica, il DM 7 maggio 2026 richiede un’apposita certificazione contabile. Ai sensi dell’art. 7, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da specifica certificazione. Sono abilitati al rilascio di tale certificazione i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del D.lgs. 39/2010, purché dotati di idonea copertura assicurativa; per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale, deve essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del D.lgs. 39/2010.
Nessuna dicitura specifica in fattura
Un ulteriore elemento di rilievo riguarda le fatture relative agli investimenti agevolabili. Né la norma primaria né il DM 7 maggio 2026 prevedono una specifica dicitura normativa da riportare nei documenti di acquisto; tale precisazione è stata confermata dal MIMIT nel corso di un recente webinar. Si tratta, anche in tal caso, di una differenza rispetto ad altre misure agevolative del passato, come il credito d’imposta per investimenti, per le quali era richiesto il richiamo espresso alla disciplina agevolativa. Tale chiarimento dovrebbe, tuttavia, essere recepito in una successiva circolare dedicata alla nuova disciplina.
Obbligo di conservazione documentale
L’art. 9 del DM 7 maggio 2026 prevede che l’impresa debba conservare e rendere disponibile la documentazione necessaria a verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati trasmessi tramite la piattaforma informatica. Devono inoltre essere conservati i documenti utili all’effettuazione dei controlli sugli elementi tecnici e di costo degli investimenti, comprese le perizie, le attestazioni, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati.
Cause di decadenza dall’agevolazione
Il decreto individua all’articolo 10, specifiche ipotesi di decadenza dal beneficio, tra le quali rientrano l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, la presenza di documentazione irregolare per fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili, nonché la mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio. Costituiscono inoltre causa di decadenza le false dichiarazioni rese nell’ambito della procedura.

