Con la circolare n. 5/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i profili applicativi della nuova disciplina in materia di distacco e prestito di personale ai fini IVA, introdotta dall’art. 16-ter del D.L. 131/2024 (c.d. Decreto Salva-infrazioni), convertito dalla L. 166/2024. La normativa recepisce i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-94/19 e abroga l’art. 8, co. 35 della L. 67/1988, precedentemente esclusivo della rilevanza IVA per operazioni meramente rimborsative.
Requisiti per la rilevanza IVA
Requisito soggettivo: il distacco di personale è soggetto ad IVA se effettuato da soggetti che operano come imprese o lavoratori autonomi, in quanto soggetti passivi IVA ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/1972. Per gli enti non commerciali, invece, il criterio soggettivo è soddisfatto solo se il distacco attiene ad attività di natura imprenditoriale svolte anche in via non prevalente. Se il distacco è riferibile unicamente all’attività istituzionale, la prestazione si considera fuori campo IVA.
Requisito oggettivo: ai sensi dell’art. 3 del DPR 633/1972, il distacco di personale è qualificabile come prestazione di servizi se avviene “verso corrispettivo”. Il concetto di corrispettivo, come chiarito anche dalla Cassazione nella sentenza n. 20589/2021, non implica necessariamente un mark-up, bensì un nesso sinallagmatico tra la prestazione e il pagamento, anche laddove questo rappresenti un semplice rimborso dei costi sostenuti; in assenza di tale nesso l’operazione è fuori campo IVA.
Requisito territoriale: varia in funzione della natura del committente:
- operazioni B2B: sono rilevanti in Italia se il distaccatario è un soggetto passivo stabilito nel territorio nazionale (art. 7-ter del DPR 633/1972);
- operazioni B2C: sono rilevanti solo se il distaccante è stabilito in Italia e il distaccatario (non soggetto passivo) è domiciliato o residente in un altro Stato membro UE;
- extra-UE: il distacco non è rilevante in Italia se il committente (fuori campo IVA).
Decorrenza
La nuova disciplina trova applicazione ai contratti stipulati o rinnovati (espressamente o tacitamente) dal 1° gennaio 2025. La data di stipula/rinnovo può essere dimostrata con qualsiasi documento idoneo. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data, continua ad applicarsi la precedente normativa.
Somministrazione, codatorialità e avvalimento di personale
L’Agenzia ha chiarito che la somministrazione di manodopera continua ad essere disciplinata dall’art. 26-bis della L. 196/1997. In tale contesto, l’intero corrispettivo percepito è soggetto ad IVA, includendo anche la parte riferita al mero rimborso dei costi sostenuti per il personale impiegato.
Nei contratti di rete in regime di codatorialità, ove ciascuna impresa assume la qualifica di datore di lavoro, i riaddebiti pro-quota relativi ai costi del personale non configurano prestazioni imponibili, bensì semplici cessioni di denaro, escluse dal campo IVA ex art. 2, co. 3, lett. a) del DPR 633/1972.
Per quanto riguarda, invece, la messa a disposizione di personale tramite contratto di avvalimento, se a titolo oneroso, costituisce prestazione di servizi imponibile.
La novella normativa segna un cambio strutturale nell’impostazione del trattamento IVA per i distacchi e prestiti di personale, allineando la disciplina interna ai principi europei. Le imprese e gli enti coinvolti dovranno pertanto rivedere i propri contratti di distacco alla luce del nuovo concetto di corrispettivo, valutare attentamente i presupposti soggettivi e oggettivi delle operazioni e monitorare la data di stipula o rinnovo per determinare la corretta disciplina applicabile.