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16 Gen 2024

Il contribuente può fare ricorso contro il diniego di autotutela

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Questa è la novità apportata dall’ articolo 1 del decreto legislativo n. 220 del 30/12/2023 che modifica la disciplina del processo tributario, in attuazione dei principi contenuti nella delega fiscale (legge 111/2023).
Fino all’entrata in vigore delle nuove regole sull’autotutela non era possibile chiamare in giudizio l’ente impositore in caso di silenzio rifiuto sull’istanza di riesame o di espresso rigetto della domanda.
A seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546, viene data la possibilità al contribuente di proporre azione giudiziale innanzi alla corte di giustizia tributaria per contestare il diniego.
Infatti, si aggiungono agli atti contestabili, elencati dall’articolo 19 del decreto legislativo 546/1992, “il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212” (autotutela obbligatoria) e “il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000 n. 212” (autotutela facoltativa).
Si tratta di principi innovativi che comportano il superamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale secondo cui nel processo tributario non era impugnabile il diniego di autotutela.

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