Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato il 10 aprile 2025 un nuovo aggiornamento delle FAQ relative al credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 con finalità di transizione ecologica, previsto dall’art. 38 del D.L. 19/2024. Tali chiarimenti riguardano aspetti tecnici fondamentali, tra cui la cumulabilità del beneficio con altre agevolazioni e la corretta determinazione della base di calcolo dell’incentivo.
Cumulabilità del credito d’imposta
Una delle novità più rilevanti introdotte dall’aggiornamento riguarda la cumulabilità del credito d’imposta Transizione 5.0 con altri contributi nazionali ed europei. In particolare, è stata aggiornata la FAQ n. 8.6 per precisare che:
- il credito è cumulabile con altri incentivi pubblici a condizione che non siano sovrapposte le medesime quote di costo degli investimenti;
- la base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto di qualsiasi sovvenzione o contributo ricevuto per le medesime spese.
A titolo esemplificativo, si pensi ad un’impresa ha già beneficiato di un’agevolazione pari al 60% del costo di un investimento, il credito Transizione 5.0 sarà calcolato sull’importo residuo del 40%, applicando le aliquote previste dall’art. 10 del DM attuativo, definite sulla base dei parametri di investimento e di risparmio energetico. Restano comunque fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare.
Procedura semplificata: nuove FAQ
Sono state inoltre introdotte le FAQ nn. 4.23, 4.24 e 4.25, che forniscono importanti chiarimenti operativi sulla procedura semplificata prevista dal comma 9-bis dell’art. 38 del D.L. 19/2024, introdotto dalla Legge 207/2024:
- FAQ 4.23: chiarisce il passaggio tra stage di investimento, da STAGE I a STAGE V, per specifici beni strumentali;
- FAQ 4.24: tratta della sostituzione di macchinari completamente ammortizzati, applicando la procedura semplificata;
- FAQ 4.25: disciplina i beni inizialmente acquistati in leasing e poi riscattati, precisando che la condizione secondo cui i beni sostituiti devono essere interamente ammortizzati da almeno 24 mesi va verificata come se il bene fosse stato acquistato in proprietà sin dall’origine. A tal fine, si applicano i coefficienti di ammortamento fiscale del DM 31 dicembre 1988.
Autoproduzione di energia e risparmio Energetico
Sono stati pubblicati aggiornamenti anche per le FAQ nn. 6.1, 6.4 e 6.11 riguardanti gli impianti di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Particolare attenzione è posta alla determinazione del fabbisogno energetico:
- l’impresa dovrà indicare sulla piattaforma informatica la data di installazione dell’ultimo impianto.
- ai fini del calcolo, deve essere considerato il saldo netto dell’energia autoprodotta: ovvero la differenza tra energia prodotta e quella non utilizzata.