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30 Apr 2024
News Terrin

Addizionale provinciale sulle accise

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L’efficacia di una direttiva self-executing può essere invocata da un privato nei confronti di un ente soggetto all’autorità o al controllo dello Stato o con poteri esorbitanti rispetto a quelli dei privati; il principio di effettività osta con la normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato il rimborso dell’imposta indebitamente versata (Corte di Giustizia UE, 11 aprile 2024).

Con sentenza dell’11 aprile 2024, la Corte di Giustizia si è pronunciata su una domanda di rinvio pregiudiziale sollevata nell’ambito di una controversia avente ad oggetto la restituzione dell’addizionale provinciale sull’accisa dell’energia elettrica indebitamente applicata e versata negli anni 2010-2012.

La CGUE ha affermato che una direttiva può avere effetti anche nei rapporti tra privati allorquando venga invocata nei confronti di enti soggetti all’autorità o al controllo diretto o indiretto di una pubblica autorità oppure dotati di poteri che eccedono quelli comunemente intesi nei rapporti fra singoli.

La CGUE ha altresì affermato che è contrario al principio di effettività una normativa nazionale che non consente al consumatore di agire direttamente nei confronti dello Stato per il rimborso di un’imposta non dovuta, qualora il carattere indebito di tale versamento derivi della contrarietà dell’imposta ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato in ragione dell’impossibilità di invocare una direttiva in una controversia tra privati.

Prescindendo dal fatto che nei giudizi di ripetizione dell’addizionale non viene in realtà chiesta l’applicazione tra privati di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, ma l’applicazione dell’interpretazione del diritto unionale fornita dalla CGUE, immediatamente applicabile nell’ordinamento interno italiano (e che impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne che risultino in contrasto o incompatibili con essa), da una prima valutazione, peraltro avvalorata dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Verona, ord. 16.04.2024, causa n. 7876/2020 R.G., dott.ssa Paola Salmaso) sembra comunque potersi affermare che il cliente finale su cui il fornitore di energia ha riversato il peso dell’addizionale potrà agire nei confronti di quest’ultimo proprio perché – esattamente come la CGUE con la sua decisione 11.04.2024 ha statuito che il giudice di rinvio dovrà verificare – il fornitore di energia è soggetto al controllo dello Stato (in particolare, all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, cd. ARERA) e comunque indubbiamente dispone di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti delle norme applicabili ai rapporti tra privati (potendo invero esercitare il diritto di rivalsa di cui all’art. 16, comma 3, TUA), essendo quindi nelle controversie in esame configurabile un rapporto “para verticale” tra consumatore e fornitore.

Inoltre, come anticipato, alla luce della citata sentenza della CGUE, il consumatore finale potrà non solo intentare un’azione civilistica per la ripetizione dell’indebito contro il fornitore, ma anche chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell’addizionale su di esso riversata da detto fornitore.

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